Mediazione con finalità novativa: il trattamento IVA

L'imponibilità delle somme in sede transattiva dipende dalla natura del nesso sinallagmatico e dalla residenza del committente, mentre la locazione post-accordo segue le regole ordinarie dell'opzione per l'imponibilità

Con la risposta n. 316 del 18 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte in esecuzione di un accordo di mediazione con finalità novativa devono essere assoggettate a IVA qualora sia ravvisabile un nesso diretto tra il pagamento e una prestazione di servizi, come la rinuncia del locatore a richiedere il rilascio immediato dell'immobile.

Contenuto riservato. Abbonati adesso e scopri tutti i vantaggi

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *