Donazione dell’immobile pre posseduto con clausola di premorienza: via libera alle agevolazioni “prima casa”

La donazione risolutivamente condizionata spoglia immediatamente il donante, permettendo l'acquisto di una nuova "prima casa" in deroga al requisito di non possidenza

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 27 del 12 febbraio 2025, ha confermato che la stipula di un atto di donazione di un immobile pre-posseduto con la clausola risolutiva di premorienza (si praemoriar) in favore del donatario soddisfa il requisito di non possidenza di altra abitazione agevolata. Tale atto, infatti, realizza un immediato trasferimento della titolarità dell'immobile al donatario, spogliando il donante della proprietà. Di conseguenza, il donante risulta in possesso del requisito di cui alla lettera c) della Nota II-bis all'art. 1 del d.P.R. n. 131/1986 (TUR) e può procedere al nuovo acquisto con le agevolazioni "prima casa".

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