Credito d’imposta con onere della prova sull’esistenza dei fatti costitutivi
Nella richiesta di rimborso come nell’utilizzo in compensazione di debiti tributari, il contribuente è attore in senso sostanziale e su di lui ricade l’onere della prova sul diritto esercitato

Grava sul contribuente, il quale richieda il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. È quanto stabilito da una recente decisione della Corte di cassazione (ordinanza n. 24841 del 9 settembre 2025). È sempre il contribuente, anche nelle ipotesi in cui trattasi di compensazione di debiti tributari con credito Iva, a rivestire il ruolo di attore in senso sostanziale e come tale a essere gravato dell’onere di dar prova dei fatti costituenti il diritto esercitato.