Istanza di cambio nome e cognome all’estero: l’imposta di bollo tra Prefettura e Uffici Consolari
Agenzia delle Entrate chiarisce i limiti dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti consolari in caso di mera funzione di "tramite"

La risposta n. 267 del 22 ottobre 2025 dell'Agenzia delle Entrate offre un'analisi puntuale circa l'applicazione dell'imposta di bollo alle istanze di cambiamento del nome e/o del cognome presentate dai cittadini italiani residenti all'estero per il tramite degli Uffici Consolari. Il chiarimento si rende necessario a fronte delle novità introdotte dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ha disposto l'esclusione dall'imposta di bollo per gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari (con l'inserimento del comma 1-bis all'art. 64 del D.Lgs. n. 71/2011).