Rimborso Iva tramite portale elettronico e attività esenti: le condizioni per i non residenti
L'identificazione diretta per operazioni esenti non preclude il rimborso ex art. 38-bis.2 per gli acquisti relativi ad attività soggette a reverse charge, purché le fatture siano intestate alla partita Iva estera e le contabilità restino separate

Con la risposta n. 319 del 24 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE può accedere alla procedura di rimborso (art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633/1972) per l'imposta assolta sugli acquisti legati ad attività per le quali il debitore è il cessionario (reverse charge), anche qualora svolga in Italia un'ulteriore attività esente tramite identificazione diretta.