IRES ridotta: i nuovi codici tributo per il monitoraggio della decontribuzione
L'Agenzia delle Entrate ufficializza i codici '2048' e '2049' per il versamento del saldo e acconto IRES agevolata, garantendo la tracciabilità delle minori entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57/E del 17 ottobre 2025, ha provveduto all’istituzione dei codici tributo necessari per il versamento dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) con l’aliquota ridotta, introdotta dall’articolo 1, commi da 436 a 444, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Questa riduzione è pari a quattro punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria di cui all’articolo 77 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) e si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.
Il provvedimento trova il suo fondamento nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025, atto di attuazione della Legge n. 207/2024. In particolare, l’articolo 12, comma 2, di tale decreto, ha demandato all’Agenzia delle Entrate l’istituzione di appositi codici tributo. La finalità precipua di tale adempimento tecnico è di natura eminentemente finanziaria e di controllo: consentire il monitoraggio delle minori entrate derivanti dall’agevolazione, come richiesto dall’articolo 17, comma 12, della Legge 30 dicembre 2009, n. 196. L’istituzione di codici dedicati è, dunque, una misura tecnica imprescindibile per la rendicontazione e la gestione della spesa fiscale.
Codici tributo per modello F24 ordinario
Per il versamento tramite il modello F24 ordinario, rivolto ai soggetti IRES che non utilizzano il modello specifico per Enti Pubblici, sono stati istituiti i seguenti codici:
- “2048”: denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”.
- “2049”: denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.
Entrambi i codici devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna delle somme “a debito versate”.
Dal punto di vista della compilazione tecnica, è fondamentale la corretta indicazione dei campi:
- “Anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
- Per il codice “2049” (Saldo), in caso di versamento rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR” (NN = rata in pagamento, RR = numero complessivo delle rate). In caso di pagamento in unica soluzione, questo campo deve essere valorizzato con “0101”.
Codici tributo per modello F24 EP (Enti Pubblici)
Per consentire il versamento della medesima imposta agevolata da parte degli Enti Pubblici, mediante il modello “F24 enti pubblici (F24 EP)” , sono stati istituiti i seguenti codici tributo dedicati:
- “204E”: denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”.
- “205E”: denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.
Anche in questo caso, i codici vanno inseriti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza degli “importi a debito versati”. La valorizzazione dei campi di riferimento segue una logica specifica:
- Campo “riferimento A”:
- Per il codice “205E” (Saldo) è utilizzato per la rateazione nel formato “NNRR” o con “0101” per il versamento in un’unica soluzione.
- Per il codice “204E” (Acconto) non deve essere valorizzato.
- Campo “riferimento B”: deve essere valorizzato con l’anno d’imposta in formato “AAAA”.
- I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.
Per l’attività di accertamento, la corretta imputazione dei versamenti assume una rilevanza fondamentale. La mancata o errata utilizzazione dei nuovi codici “2048”, “2049”, “204E” e “205E” potrebbe, in via teorica, ostacolare il corretto matching tra il beneficio richiesto in dichiarazione e l’imposta effettivamente versata, potendo generare anomalie nelle procedure di controllo automatizzato e di controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).
Si ricorda, inoltre, che l’applicazione della sanzione in caso di omesso o tardivo versamento per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 è ordinariamente pari al 25% (articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024), con le riduzioni a 1/3 o 2/3 in caso di somme richieste a seguito, rispettivamente, di controllo automatizzato o formale.