Cessione crediti: gli oneri di urbanizzazione non salvano la deroga
Per la sopravvivenza di sconto e cessione, il pagamento deve essere "certo e documentato" e riferito a "lavori già effettuati" entro il 30 marzo 2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 105 del 15 aprile 2025, ha fornito un chiarimento riguardo il perimetro applicativo dell'ulteriore restrizione alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, introdotta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 67/2024). La disposizione è stata ideata per escludere dalla deroga al blocco (già prevista per le pratiche con titolo abilitativo presentato prima del 17 febbraio 2023) i progetti cosiddetti "dormienti" che, pur con un titolo idoneo, non avevano ancora concretizzato un avvio effettivo dell'intervento.