Crediti d’imposta DTA: chiarimenti sulla cedibilità
Una volta che il credito DTA è stato ceduto, il cessionario non può né cederlo ulteriormente né utilizzarlo in compensazione

L'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, disciplina la possibilità di trasformare le Attività per Imposte Anticipate (DTA) in crediti d'imposta a seguito della cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari verso debitori inadempienti (c.d. NPL, non-performing loans). Tali DTA, anche se non iscritte in bilancio, devono essere riferite a perdite fiscali non ancora computate o a eccedenze ACE non ancora dedotte né fruite tramite credito d'imposta.