Immobili economici e popolari: agevolazioni a maglie strette

Le agevolazioni per l'edilizia economica e popolare si applicano solo ai programmi di edilizia residenziale pubblica gestiti da enti specifici, escludendo operazioni private

Con l'ordinanza n. 21785/2025, la Corte di Cassazione ha tracciato un solco netto in materia di imposta di registro e agevolazioni per l'edilizia, ribadendo un principio giuridico di fondamentale importanza che restringe il perimetro di applicazione del regime di favore. L'articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, non può essere invocato per qualsiasi operazione immobiliare finalizzata all'edilizia economica e popolare. La Corte ha infatti chiarito che tali benefici si applicano esclusivamente ai programmi di edilizia residenziale pubblica previsti dal Titolo IV della legge n. 865/1971 e affidati a soggetti specifici come istituti autonomi, cooperative edilizie e società a prevalente partecipazione statale.

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