“Triangolo” e non imponibilità Iva: non basta il trasporto all’estero
È necessaria, invece, la documentazione per provare che la cessione intracomunitaria era stata voluta fin dall’origine in vista del trasporto al cessionario estero

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30183 del 16 novembre 2025, ha chiarito che le operazioni “triangolari”, per essere non imponibili Iva, devono possedere un requisito “volontaristico”, provato documentalmente, che prescinde dalla sola risultanza fattuale del trasporto all’estero del bene.