Detrazione IVA servizi infragruppo: onere della prova al contribuente
L’onere probatorio ricade in capo al contribuente, chiamato a dimostrare l’esistenza e l’utilità di ogni servizio fatturato

La sentenza della Corte di Giustizia europea del 4 settembre 2025 (causa C-726/2023) rivoluziona l’approccio alla detrazione IVA sui servizi infragruppo. Una decisione che non ammette approssimazioni e pone una pietra miliare sul rapporto tra prassi contabili (come i prezzi di trasferimento) e il rigoroso impianto giuridico dell’IVA. Il verdetto chiarisce due aspetti fondamentali: la natura imponibile delle compensazioni basate sulle linee guida OCSE e l’onere probatorio, che ricade con forza sul contribuente, chiamato a dimostrare l’esistenza e l’utilità di ogni servizio fatturato.