Tra le misure di sostegno finanziario delle imprese, il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) introduce una disposizione volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità. Nello specifico, il legislatore introduce un “nuovo regime speciale” di conversione delle DTA, riscrivendo l’art. 44-bis del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019). Le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, i crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, possono trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: - perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR alla data della cessione; - importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 211/2011, che non ancora dedotto o fruite tramite credito d’imposta alla data della cessione. Tale previsione, secondo quanto stabilito dal decreto, non trova applicazione nel caso di cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Nota bene Sotto il profilo soggettivo, il regime di trasformazione delle DTA non si applica alle società per le quali sia stato accertato: - lo stato o il rischio di dissesto (art. 17, D.Lgs. n. 180/2015); - lo stato di insolvenza (art. 5 della legge fallimentare ovvero art. 2 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Inoltre, i crediti devono essere ceduti solo nei confronti di società “terze”, non essendo agevolabili le cessioni effettuate nei riguardi di società che appartengono allo stesso gruppo societario della società cedente. Debitore inadempienti Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. Obiettivo: ridurre il fabbisogno di liquidità Come si legge nella relazione illustrativa al decreto, l’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo - come crediti d’imposta - di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò permette di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione. Per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, ai soli fini della relativa applicazione, non rilevano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 84 TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile. Calcolo dei crediti d’imposta La quota massima di DTA trasformabili in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso tempo, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Ad esempio Ciò comporta che se una società cede crediti per 1 miliardo, potrà trasformare in credito d’imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 milioni di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente - supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 milioni di euro. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente: - non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta; - non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze ACE, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta. Utilizzo dei crediti d’imposta La conversione delle attività in DTA è subordinata all’esercizio dell’opzione di cui all’art. 11, D.L. n. 59/2016; tale opzione comporta il pagamento di un canone nelle ipotesi in cui allo stesso ammontare di attività per imposte anticipate non corrisponda un effettivo pagamento di imposte. Non è necessario che tale opzione sia già esercitata alla data di cessione del credito, in quanto è sufficiente che essa sia esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.