Con la circolare n. 21 del 4 novembre 2019 dal titolo “Mercato dei capitali e società quotate”, Assonime fornisce chiarimenti sul recepimento della direttiva shareholder rights II nell’ordinamento italiano. La normativa Il D.Lgs. n. 49/2019 ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2017/828 del 17 maggio 2017 (seconda direttiva sui diritti degli azionisti’) che modifica la direttiva n. 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate nei mercati regolamentati europei. La direttiva si concentra sui comportamenti degli azionisti, e in particolare sulle misure necessarie per incoraggiarne l’impegno a lungo termine e aumentare la trasparenza tra società e investitori. Il decreto modifica il Codice civile, con riferimento alla disciplina delle operazioni con parti correlate, e interviene sul TUF, modificando le disposizioni in materia di identificazione degli azionisti, remunerazione degli amministratori e diritto di porre domande, introducendo una nuova sezione sugli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali e dei proxy advisors, e aggiornando il regime sanzionatorio. Operazioni con parti correlate Con la revisione della direttiva sui diritti degli azionisti è stata introdotta per la prima volta a livello europeo una specifica disciplina delle operazioni con parti correlate (opc). In particolare tale disciplina identifica un preciso ambito applicativo soggettivo e oggettivo: - ambito soggettivo: è rivolta alle società con azioni quotate su mercati regolamentati; - ambito oggettivo: disciplina le sole operazioni che superano una determinata soglia di rilevanza (cd. operazioni rilevanti). L’attuale disciplina legislativa e regolamentare in materia di opc sviluppata in ambito nazionale ha per molti aspetti anticipato i principi e le regole contenute nella direttiva europea, offrendo al legislatore e al regolatore italiano la possibilità di salvaguardare il modello e le principali scelte di fondo del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob. Le novità riguardano (quasi) esclusivamente l’art. 2391-bis c.c. con l’introduzione di un nuovo terzo comma che attribuisce alla Consob il compito di definire o mantenere, qualora compatibili, alcune disposizioni funzionali alla concreta applicazione della disciplina e alla definizione del perimetro di applicazione di diverse norme. Catena di intermediazione e identificazione degli azionisti Uno degli obiettivi della direttiva è di rendere più semplice l’esercizio dei diritti da parte degli azionisti di società con azioni quotate tenendo conto che: - la detenzione delle azioni tramite le catene di intermediari rende più difficoltoso l’esercizio di tali diritti, soprattutto nelle situazioni transfrontaliere; - l’esercizio di tali diritti sia funzionale a favorire l’impegno degli azionisti nella società e a promuovere un buon governo societario. Con la disciplina introdotta dalla direttiva tutti gli intermediari europei saranno tenuti a collaborare fornendo i dati identificativi degli azionisti, se così è richiesto dagli emittenti, consentendo quindi di allargare notevolmente la platea dei destinatari. In tema di agevolazione dell’esercizio dei diritti dell’azionista, Assonime rileva l’importanza della previsione che stabilisce che gli Stati membri debbano assicurare che, in caso di votazioni elettroniche, la persona che ha espresso il voto riceva una conferma di ricezione del voto in formato elettronico e quella che stabilisce la facoltà, per l’azionista, di ricevere, su richiesta, una conferma del fatto che i rispettivi voti sono stati validamente registrati e conteggiati dalla società. Il decreto inserisce e modifica, inoltre, alcune disposizioni del TUF, nel Capo relativo alla disciplina della gestione accentrata, coerentemente con le disposizioni introdotte dalla direttiva. In particolare: - modifica l’art. 82 TUF in materia di attività e regolamento della gestione accentrata, delegando alla CONSOB, d’intesa con Banca d’Italia, il potere di adottare disposizioni attuative della direttiva per quanto concerne taluni aspetti relativi all’identificazione degli azionisti, della trasmissione delle informazioni e dell’agevolazione dell’esercizio dei diritti, le modalità e i termini per la conservazione e il trattamento dei dati identificativi acquisiti dagli emittenti; - inserisce un nuovo articolo sulla discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi imponendo agli intermediari e ai depositari centrali di comunicare al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati ai sensi della direttiva introducendo il principio secondo cui tali costi devono essere non discriminatori e proporzionati ai costi effettivi sostenuti per la prestazione dei servizi; - modifica la disposizione sull’identificazione degli azionisti contenuta all’art. 83-duodecies TUF configurando un diritto per le società di identificare i propri azionisti, limitandolo agli azionisti che detengono azioni in misura superiore alla soglia dello 0,5% del capitale sociale con diritto di voto; - introduce una nuova disposizione che stabilisce che gli intermediari e i depositari centrali sono legittimati ad adempiere alle richieste di dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea. Remunerazione Assonime evidenzia che la direttiva contiene due disposizioni in materia di remunerazione: - una sulla politica di remunerazione (ex ante, art. 9-bis); - una sulle informazioni sui compensi corrisposti da rendere nella relazione sulla remunerazione (ex post, art. 9-ter). Le due disposizioni hanno l’obiettivo di rafforzare la trasparenza delle società sui pacchetti remunerativi degli amministratori e coinvolgere gli azionisti nel governo della società attraverso i diritti di voto che gli stessi possono esprimere con riguardo alle remunerazioni. Il fine è quello di allineare gli interessi degli amministratori a quelli degli azionisti. La direttiva prevede la redazione di una relazione che illustri un quadro completo della remunerazione corrisposta nel corso dell’ultimo esercizio inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori. La disciplina della remunerazione è stata in parte modificata dal decreto emanato al fine di recepire la direttiva: - in primo luogo il decreto ha esteso le disposizioni sulla politica di remunerazione ai componenti degli organi di controllo inoltre, viene mantenuta sia la previsione che impone che la politica di remunerazione riguardi anche i dirigenti con responsabilità strategiche, sia la previsione che stabilisce la trasparenza (ex-post) sui compensi corrisposti ai medesimi soggetti; - in secondo luogo, il decreto inserisce nel TUF la specificazione secondo la quale la politica contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra in che modo fornisce tale contributo. Diritto di porre domande Intervenendo su una materia non contemplata dalla direttiva del 2017, il decreto introduce alcune modifiche alla disciplina del diritto di porre domande prima dell’assemblea, riconoscendo il diritto degli azionisti di sottoporre alla società domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea, configurando un corrispondente obbligo della società di rispondere al più tardi in assemblea. Il decreto non ha però affrontato il problema, emerso nella prassi applicativa, relativo all’abuso del diritto di porre domande in assemblea da parte di azionisti che detengono partecipazioni minime (spesso una sola azione). Un uso inappropriato del diritto di porre domande rischia di pregiudicare le finalità della direttiva del 2017 che ha invece voluto valorizzare la dialettica assembleare rafforzando il ruolo di quegli azionisti che, in ragione della “significatività” della loro partecipazione, sono in grado di un contributo fattivo alla riflessione su temi e sulle scelte strategiche per la società. Trasparenza ed engagement di investitori istituzionali e proxy advisors Tra gli obiettivi della direttiva vi è anche la promozione dell’engagement e degli investimenti di lungo termine nelle società quotate europee da parte degli investitori istituzionali basata sul presupposto che una partecipazione attiva di questi azionisti nella vita della società, possa contribuire a una governance più efficiente.