La mancata rettifica nei termini di legge della dichiarazione in cui è esposto un credito Iva comporta il consolidamento del credito. Inoltre, in tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni (ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973), l’eventuale rettifica di quanto dichiarato dal contribuente costituisce esercizio della funzione impositiva equiparabile all’emissione di un avviso di accertamento, pertanto la cartella di pagamento deve essere debitamente motivata. Sono i principi affermati dalla Ctr della Sardegna con la sentenza n. 392/4/2018 (presidente Rosella, relatore Dettori). IL FATTO Da quanto si comprende dal testo della sentenza, un contribuente aveva maturato un credito Iva nell’anno 2005 e lo aveva indicato nella relativa dichiarazione tra i crediti da riportare in detrazione o da utilizzare in compensazione. Nel corso dell’anno 2006 il contribuente utilizzava il credito in compensazione, ma non ne dava riscontro in sede dichiarativa in quanto ometteva di presentare la relativa denuncia dei redditi. Il contribuente allora indicava il predetto utilizzo nel corpo della dichiarazione relativa all'anno 2007, che veniva però fatta oggetto di controllo automatizzato (articolo 36-bis Dpr 600/1973) da parte dell’agenzia delle Entrate, con conseguente emissione di una cartella di pagamento nel corso dell'anno 2011. Il contribuente propone ricorso, lamentando anzitutto la decadenza dell’ufficio dall’esercizio del potere di rettifica perché nel caso di specie la contestazione è relativa a un credito maturato nell'anno 2005, quindi nell’anno 2011 risultava decorso sia il termine per rettificare la relativa dichiarazione (articolo 57, Dpr 633/1972) sia il termine per la notifica della cartella di pagamento (articolo 25, Dpr 602/73), a nulla rilavando la mancata presentazione della dichiarazione per l’anno 2006. I giudici di primo grado respingono il ricorso, ma la sentenza viene ribaltata in sede di appello. LA DECISIONE DELLA CTR SARDEGNA La Ctr concorda con il contribuente nell’affermare che l’ufficio, tramite la rettifica operata in sede di controllo automatizzato, ha disconosciuto il credito Iva maturato nell’anno 2005 e indicato a riporto nella relativa dichiarazione. Su queste basi, continuano i giudici, alla data della notifica della cartella di pagamento, l’ufficio era decaduto dal potere di rettifica e il credito maturato dal contribuente doveva ritenersi non più contestabile. Peraltro, precisa la Ctr, nel caso di specie il controllo operato dall’ufficio non si è limitato a fare emerge una differenza tra quanto dichiarato e quanto versato dal contribuente, ma ha comportato una vera e propria rettifica dei dati indicati in dichiarazione. In questi casi, secondo l’insegnamento consolidato della Cassazione (vengono citate le sentenze 28056/2009 e 18076/2010 ), la cartella esattoriale ha natura impositiva parificabile a un atto di accertamento e va pertanto compiutamente motivata. Nella fattispecie la cartella non recava le indicazioni necessarie a spiegare al contribuente le ragioni del mancato riconoscimento del credito Iva contestato, quindi la pretesa fiscale risultava illegittima anche sotto questo profilo.