I datori di lavoro domestico che intendono impiegare con regolare contratto un lavoratore domestico possono guardare con interesse a due misure intese a favorire la regolarità contributiva in questo settore spesso caratterizzato da rapporti di lavoro irregolari: 1) un provvedimento tuttora in fieri, bonus-badanti, che è stato introdotto dal D.L. n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00074), che prevede un esonero contributivo a favore di soggetti in possesso di determinati requisiti che regolarizzano il rapporto di lavoro con un addetto alla cura e all’assistenza; 2) una misura da tempo vigente che consente di portare in deduzione i contributi pagati per i lavoratori addetti ai servizi domestici o all’assistenza personale. Sgravio contributivo per badanti E’ in vigore, ma non è ancora applicabile in quanto la decorrenza deve ancora essere stabilita dall’INPS, lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 56/2024, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024 all’art. 29, comma 15 e seguenti. Lo sgravio contributivo, previsto nella misura del 100% per un massimo di 24 mesi (da fruire entro il 31.12.2025) può arrivare fino a 3.000 euro su base annua a favore dei datori di lavoro domestico che assumono a tempo indeterminato o trasformano il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato per attività di assistenza a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento. I requisiti previsti per fruire del beneficio, oltre a quelli di età e condizioni di salute, sono assai stringenti: - il datore di lavoro domestico può beneficiare dell’esonero se il suo valore ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non supera i 6.000 euro; - non deve aver cessato un rapporto di lavoro domestico tra lo stesso lavoratore o lavoratrice, adibiti alle mansioni di assistenza ad anziani, e lo stesso datore di lavoro (o un’altra persona del suo nucleo familiare) da meno di sei mesi; - non può riguardare l’assunzione di parenti o affini, salvo casi molto particolari. Inoltre, l’esonero contributivo sarà riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 e l'INPS provvederà al monitoraggio di modo che, qualora emerga il raggiungimento del limite di spesa previsto, non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio stesso. Deduzione contributi previdenziali ed assistenziali L’art. 10, comma 2, del TUIR consente la deduzione dal reddito complessivo del contribuente dei contributi previdenziali ed assistenziali pagati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare per la parte rimasta a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 1549,37 euro. Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri. La deduzione è possibile anche se il lavoratore è impiegato con un contratto di somministrazione a condizione che gli importi siano debitamente certificati. Possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico del datore di lavoro i contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il “libretto famiglia”. L’importo può essere dedotto nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che lo stesso sia stato pagato dall’INPS In caso di impiego di addetti all'assistenza di persone non autosufficienti e solo per quelli, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa. Il datore di lavoro può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro.