Il decreto fiscale 2019 (art. 8, D.L. n. 119/2018) consente la definizione agevolata dei debiti tributari, maturati fino al 31 dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - afferenti le imposte di consumo sui prodotti succedanei del tabacco. Le imposte che formano oggetto della definizione sono disciplinate dall’art. 62-quater, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 504/1995 e incidono su: - prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco); - prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina. La definizione agevolata è ammessa con il versamento pari al 5% delle imposte dovute con stralcio di sanzioni e interessi di mora. Come aderire alla sanatoria Per aderire alla sanatoria il soggetto obbligato deve comunicare all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli la volontà di avvalersene, facendo pervenire alla stessa, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione da redigere in conformità alla modulistica approvata con determinazione n. 33810/RU del 27 febbraio 2019. La modulistica è differenziata a seconda del tipo di prodotto e del soggetto obbligato: - per i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio deve essere utilizzato il modulo 1 per il depositario e il modulo 2 per il rappresentante fiscale; - per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina deve essere utilizzato il modulo 3 per il depositario e il modulo 4 per il rappresentante fiscale. La dichiarazione di adesione deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo monopoli.accise@pec.aams.it. Cosa indicare nell’istanza Nella dichiarazione deve essere indicato l’ammontare dell’imposta di consumo dovuta. Qualora il soggetto obbligato, inoltre, non abbia ottemperato agli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle Dogane dei prospetti riepilogativi relativi alle immissioni in consumo destinate ai punti vendita e ai consumatori finali, tali prospetti devono essere allegati alla dichiarazione stessa. Nel modello è necessario manifestare l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto le somme indicate. Al riguardo va infatti evidenziato che, attraverso la sanatoria, il legislatore ha inteso definire i contenziosi pendenti sulla legittimità della tassazione in esame, risolta dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 240/2017) che ha confermato la piena operatività dell’impianto normativo dell'imposta di consumo di cui all’art. 62-quater, comma 1-bis del D.Lgs. n. 504/1995 prescindendo dalla distinzione se i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contengano o meno nicotina. L’estinzione del giudizio è tuttavia subordinato all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Effetti dell’adesione La presentazione della dichiarazione sospende per 90 giorni i termini per le impugnazioni dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione, nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, né non possono essere avviate nuove procedure esecutive o proseguite quelle precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In caso di mancato pagamento L’Agenzia delle Dogane comunicherà al debitore l’ammontare delle somme dovute entro il 30 giugno 2019 e il relativo pagamento essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, oppure in 120 rate mensili, previa prestazione di una garanzia a copertura di 6 mensilità. L’opzione per il pagamento rateale mensile può essere indicata dal debitore nella dichiarazione di adesione. Il mancato pagamento di 6 mensilità consecutive determina la decadenza del beneficio del pagamento rateale nonché l’obbligo di versamento degli importi residui entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata. La definizione agevolata perde efficacia, inoltre, se l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte, accerta la non veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione di adesione.