La decontribuzione Sud è una agevolazione contributiva spettante ai datori di lavoro privati con sede in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la sola esclusione delle imprese dei settori finanziario e agricolo e datori di lavoro domestico (INPS, circolare n. 33/2021; art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020) L’agevolazione spetta sia con riferimento alle nuove assunzioni che ai rapporti di lavoro in essere, anche a termine o part-time, e si applica sui contributi INPS nella seguente misura: - sino al 31 dicembre 2025: esonero del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro; - per gli anni 2026 e 2027: esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro; - per gli anni 2028 e 2029: esonero del 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro. Tuttavia, sebbene prevista dalla normativa in vigore fino al 2029, per la piena operatività della misura occorre attendere, per ciascun periodo, l’autorizzazione dell’Unione Europea per l’utilizzo delle risorse. N.B. Ad oggi risulta che la Commissione UE ha prorogato il Temporary Framework Ucraina fino al 30 giugno 2024 autorizzando di fatto fino alla stessa data l’applicazione dell’esonero contributivo. Non risultano al momento ancora notizie certe rispetto alla proroga necessaria per l’applicazione della decontribuzione Sud nel secondo semestre. Criteri di definizione della sede di lavoro per l’applicazione del beneficio La riduzione dal versamento contributivo previsto dalla decontribuzione Sud spetta ai datori di lavoro del settore privato anche non imprenditori. Tali imprese devono avere sede legale e/o unità operativa/e situata nelle aree svantaggiate del Centro - Sud Italia. Ne deriva che le imprese non aventi sede legale in una di queste Regioni, ma con una o più unità operative ivi ubicate, possono applicare comunque il beneficio a condizione che la sede INPS territorialmente competente inserisca nella posizione contributiva della matricola aziendale il codice autorizzazione “0L” avente il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”. Ciò premesso, è importante sapere che per sede di lavoro si intende la sede legale dell’impresa o, se esistente, l’unità produttiva presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. L’unità produttiva coincide con lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: - autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura; - idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad auna fase completa dell’attività produttiva; - ha maestranze adibite in via continuativa. N.B. il concetto di unità produttiva nel settore edile e dell'impiantistica industriale richiede la costituzione e il mantenimento dei cantieri per l'esecuzione di un contratto di appalto e i lavori con una durata minima di almeno un mese (circolare INPS n. 139/2016). Modifica della sede di lavoro Con riferimento al tema dell’applicabilità della misura ai casi di distacco e trasferimento del lavoratore, con occupazione nel corso del mese su più cantieri dislocati talvolta al Centro nord e altre volte al Sud, occorre valutare distintamente le singole fattispecie. 1) Somministrazione: assume rilevanza il luogo in cui il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore, a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’agenzia di somministrazione. 2) Distacco: la fattispecie si sostanzia non soltanto nella variazione della sede di lavoro ma anche nell’interruzione del legame organico con il distaccante. Ne deriva che, in relazione alla ubicazione della sede del distaccatario, sussistono i termini per potere godere legittimamente dell’incentivo, ferma restando la legittimità del distacco. 3) Trasferta: la trasferta non comporta la variazione della sede di lavoro in quanto ciò che si realizza è una temporanea modifica del luogo della prestazione lavorativa rispetto alla quale viene però mantenuto il legame funzionale e organico con la sede originaria che rimane punto di riferimento per la spettanza del beneficio; 4) Smart working: la variazione della sede di lavoro in seguito alla adozione della modalità di lavoro agile non costituisce una reale variazione ai fini degli incentivi in esame della sede di lavoro, che resta quella formalmente individuata dalla lettera di assunzione e del modello UNILAV di assunzione. 5) Cantieri edili: ai fini della qualificazione di un cantiere come unità produttiva, è stato stabilito che il cantiere debba avere una durata di almeno 30 giorni. Non sono da ricomprendersi nella definizione di Unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata.