Cura Italia, indicazioni per gli Ordini locali dei commercialisti

L'informativa del Consiglio nazionale della categoria sintetizza le misure del decreto che impattano sull'attività amministrativa

CNDCEC – Informativa n. 24 del 23 marzo 2020


Il decreto-legge “Cura Italia” ha introdotto in via straordinaria per le pubbliche amministrazioni una serie di misure per garantire l’attività amministrativa anche nel periodo di emergenza sanitaria, avviando tra l’altro la sospensione di diversi termini amministrativi e contabili e il rinvio di alcune attività. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha realizzato l’informativa n. 24/2020 per gli Ordini territoriali, sintetizzando le misure del decreto in grado di impattare sulla loro attività.

Lavoro agile

Il decreto ha confermato la centralità del lavoro agile, rendendolo la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e limitando la presenza negli uffici alle sole attività che richiedono la presenza sul luogo di lavoro. Il lavoro agile, a tutela della salute dei dipendenti dell’Ordine territoriale, deve essere attivato anche in mancanza degli accordi individuali e dei relativi obblighi informativi previsti dalla legge 81/2017 (artt. 18-23) attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici che appartengono al dipendente nel caso in cui l’amministrazione non possa fornirli.

Nell’impossibilità di ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti fino a esentare, esperite le precedenti possibilità, il personale dipendente dal servizio. Tale periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti.

Congedo e indennità

Il decreto contiene per i dipendenti del settore pubblico anche altre disposizioni in grado di impattare sull’organizzazione dell’attività dell’Ordine. A decorrere dal 5 marzo 2020, le disposizioni consentono ai dipendenti, in seguito alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, di fruire del congedo e dell’indennità.

In particolare, ai genitori è riconosciuto un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, coperto da contribuzione figurativa, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione se i figli non superano i 12 anni. In caso di figli di età compresa tra 12 e 16 anni è prevista la possibilità di astenersi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per il periodo di sospensione dei servizi educativo-scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, e sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia genitore non lavoratore.

Il Cura Italia, inoltre, incrementa di ulteriori 12 giornate complessive, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito previsto dalla Legge 104/1992 e dispone la sospensione fino al 15 aprile 2020 dei termini per i procedimenti disciplinari relativi al personale delle Pa pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente.

Differimento termini amministrativi

Il decreto ha disposto una serie di differimenti dei termini amministrativi, ferma restando la necessità per le Pa di adottare ogni misura organizzativa per assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Ciascun Ordine, quindi, sotto la sua autonoma responsabilità deve continuare ad assicurare la propria attività amministrativa in relazione ai procedimenti che lo vedono coinvolto.

Nel dettaglio, il decreto prevede che per i procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 i termini sono sospesi a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 15 aprile 2020; per i procedimenti iniziati il 23 febbraio 2020 o in data successiva i termini sono sospesi fino al 15 aprile 2020 a partire dalla data di apertura.

Tale previsione va contemperata con la necessità di assicurare in ogni caso la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti con priorità per quelli da considerare “urgenti”, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. A tal proposito, si ricorda la previsione dell’Ordinamento professionale in base alla quale “Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio” (art. 11, co. 2).

Albo/Elenco

Per i procedimenti di iscrizione – per cui è previsto un termine di conclusione di 2 mesi dalla presentazione della domanda all’Ordine e la formazione del silenzio assenso nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine non adempia entro il medesimo termine – pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati in data successiva slittano in avanti i termini, per il tempo corrispondente, per la formazione del silenzio assenso.

In ragione della circostanza che il provvedimento di iscrizione autorizza l’esercizio dell’attività lavorativa, è necessarioassicurare la conclusione dei procedimenti relativi alle istanze di iscrizione anche ricorrendo – nel caso in cui l’Ordine abbia difficoltà a organizzare le riunioni di Consiglio da remoto – all’adozione, in casi di urgenza, dei provvedimenti necessari da parte del Presidente, salvo ratifica del Consiglio.

Allo stesso modo, per garantire la corretta tenuta dell’albo da parte dell’Ordine, si raccomanda di procedere alle cancellazioni per il venir meno dei requisiti di iscrizione.

Registro del tirocinio

Minore urgenza, salvo casi particolari da valutare volta per volta dall’Ordine, rivestono invece i provvedimenti relativi al registro del tirocinio, tenuto conto anche che la delibera di iscrizione decorre comunque dalla data di presentazione della domanda. Per cui anche un ritardo nella sua adozione non pregiudicherebbe l’effettuazione del praticantato.

È invece necessario provvedere con tempestività in merito alle delibere di compiuto tirocinio, da adottarsi eventualmente anche attraverso il provvedimento d’urgenza del Presidente dell’Ordine, per dar modo ai tirocinanti di presentare la domanda di ammissione alla prima sessione degli esami di Stato 2020 entro il prossimo 22 maggio, come previsto dall’ordinanza MIUR n.1194 del 28 dicembre 2019.

Consigli di disciplina

La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dal decreto Cura Italia si applica anche ai procedimenti disciplinari. Per i procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 i termini, sia ordinatori che perentori, sono sospesi fino al 15 aprile; per i procedimenti aperti il 23 febbraio 2020 o in data successiva, i termini, sia ordinatori che perentori, sono sospesi a partire dalla data di apertura fino al 15 aprile 2020.

La sospensione si riferisce esclusivamente ai procedimenti disciplinari già aperti in relazione ai quali sia stata deliberata e notificata la delibera di apertura e non a quelli che si trovano nella fase antecedente a tale delibera.

Per evitare di incorrere nella prescrizione quinquennale dell’esercizio dell’azione disciplinare, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, ove abbia intenzione di aprire il procedimento disciplinare, deve eccezionalmente riunirsi in modalità videoconferenza per deliberare in quel frangente sia l’apertura che la sospensione del procedimento.

Differimento termini amministrativo-contabili

Il decreto legge sposta anche il termine entro cui gli enti e gli organismi pubblici devono adottare il rendiconto/bilancio di esercizio 2019, originariamente fissato al 30 aprile 2020. In virtù di queste disposizioni, i bilanci consuntivi degli Ordini dovranno essere approvati entro il 30 giugno 2020.

Il Cura Italia dispone anche la sospensione, per 60 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, generando effetti anche sull’iter di approvazione delle piante organiche degli Ordini territoriali. Le delibere di approvazione, infatti, diventano esecutive quando, entro 15 giorni dalla ricezione della delibera di approvazione del Consiglio nazionale, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi. Per effetto quindi della proroga o del differimento, per il tempo corrispondente, dei termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo, slittano in avanti i termini per la formazione del silenzio assenso per l’esecutività delle piante organiche degli Ordini approvate dal Consiglio nazionale dal 3 febbraio al 15 aprile 2020.

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