La legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), come modificata dal decreto Agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024), ha apportato rilevanti novità con riferimento alle regole e alle tempistiche applicabili alle compensazioni dei crediti INPS a decorrere dal mese di luglio 2024. Utilizzo dei crediti INPS: nuove regole e limiti I titolari di partita IVA potranno utilizzare le somme a credito a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 97, della L. n. 213/2023 - legge di Bilancio 2024). I crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2, invece, possono essere compensati nel Modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito. A partire dal 1° luglio 2024, i datori di lavoro potranno effettuare la compensazione dei crediti INPS e INAIL solamente tramite l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 95, legge n. 213/2023). Si prevede, inoltre, un nuovo vincolo per l'utilizzo dei crediti maturati nei confronti dell'INPS per tre diverse tipologie di contribuenti: - lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e i liberi professionisti iscritti alla gestione separata; - datori di lavoro non agricolo; - datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola. Nuovi termini e decorrenze La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata: - dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; - dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; - dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS. La compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che sia registrato negli archivi dell’Ente. Blocco compensazioni per debiti iscritti a ruolo Dal 1° luglio 2024, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Modello F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione. Tale vincolo opera nel caso in cui i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, così come nel caso in cui per tale ruolo/accertamento esecutivo non siano in essere provvedimenti di sospensione. Se i ruoli contestati sono oggetto di rateizzazione e questa risulta regolare non essendo intervenuta decadenza, la compensazione dei crediti risulta ammissibile (D.L. n. 39/2024). In caso contrario, è vietata la compensazione dei crediti mediante Modello F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Ai fini della verifica delle condizioni per l’operatività del divieto di compensazione, si prevede inoltre che: - l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio; - qualora, in esito all’attività di controllo, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.