Per fronteggiare la crisi energetica, è stata introdotta la possibilità, per le imprese che hanno subìto un aumento del prezzo della componente energia, di beneficiare di un credito d’imposta che mitigasse gli effetti sulle attività economiche. Tale intervento agevolativo è stato inizialmente istituito per il secondo trimestre 2022 e poi esteso, con vari decreti, fino a fine anno. La Legge di bilancio 2023, inoltre, lo ha riconosciuto anche per il primo trimestre 2023; poi, l’art. 4, DL. n. 34/2023 (il cosiddetto “decreto Bollette”) ha prorogato i contributi straordinari in favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas anche per il secondo trimestre 2023. Le istruzioni per la compilazione del modello Redditi 2023 denotano che nella Sezione I del quadro RU i crediti d’imposta relativi alle imprese energivore e non energivore devono essere indicati utilizzando un codice credito specifico in base al trimestre di riferimento. Con particolare riguardo alle imprese non energivore, il credito d’imposta dovrà essere indicato con i seguenti codici credito: O7: secondo trimestre 2022; P5: terzo trimestre 2022; Q4: ottobre e novembre 2022; R1: dicembre 2022. Codice credito O7: secondo trimestre 2022 - Il codice credito O7 è utilizzato per indicare il credito riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il codice tributo utilizzato per la compensazione è “6963”. In alternativa, il credito può essere ceduto. Per quanto attiene alla compilazione della sezione I del quadro RU, vanno compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, e RU10. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B. Codice credito P5: terzo trimestre 2022 - Il codice credito P5 è utilizzato per indicare il credito pari al 15% riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, calcolato sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo della stessa, determinato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Per la compensazione del credito tramite il modello F24, il codice tributo utilizzato è “6970”. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto. Nella sezione I del quadro RU, vanno compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle Entrate, attraverso la procedura prevista, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B. Codice credito Q4: ottobre e novembre 2022 - Il codice credito Q4 identifica il credito pari al 30% riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, calcolato sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022, qualora il prezzo della stessa, determinato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il credito è utilizzato in compensazione con il codice tributo “6985”. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto. Nel quadro RU del modello redditi 2023, vanno compilati i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B. Codice credito R1: dicembre 2022 - Il codice credito R1 è riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel mese di dicembre dell’anno 2022. Il credito spetta in misura pari al 30% della spesa sostenuta. Per la compensazione del credito, va utilizzato il codice tributo “6995”. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto. I righi da compilare nel modello redditi 2023 sono RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione del credito d’imposta, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B. Si ricorda che i crediti devono essere fruiti inderogabilmente entro i termini stabiliti dal legislatore. Pertanto: il codice tributo 6963 (credito imposta energia imprese non energivore 2° trimestre 2022) deve essere stato utilizzato entro il 31 dicembre 2022; i codici tributo 6970, 6985, 6995 (in ordine: credito imposta energia imprese non energivore 3° trimestre 2022/ottobre e novembre 2022/dicembre 2022) devono essere utilizzati entro il 30 settembre 2023.