Il decreto interministeriale siglato in data 21 maggio 2024 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’economia e delle finanze ha provveduto ad ufficializzare l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie di ricorso alla Cig (articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015). Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti, i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Prestazioni erogabili Il Fondo provvede all'erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa Tra i destinatari dell’assegno di integrazione salariale sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formative. Finanziamento A copertura della prestazione è dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti I datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti; c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti I datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti; d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, si riduce in misura pari al 40%.