NORMATIVA

Global minimum tax, come regolarizzare con ravvedimento

L'Agenzia fornisce le modalità di versamento spontaneo per gli operatori che intendono rimediare a inadempienze sugli obblighi informativi e dichiarativi della disciplina

L’Agenzia delle entrate completa il quadro operativo della Global minimum tax introducendo i codici tributo necessari per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso delle violazioni relative agli obblighi informativi e dichiarativi previsti dal decreto legislativo n. 209/2023.

La risoluzione n. 27 del 23 luglio 2026 rappresenta un ulteriore tassello attuativo della disciplina italiana di recepimento del secondo Pilastro dell’accordo Ocse-G20 (Pillar Two), consentendo ai gruppi multinazionali e ai grandi gruppi nazionali di regolarizzare spontaneamente alcuni inadempimenti attraverso il meccanismo del ravvedimento.

I nuovi codici tributo

La risoluzione istituisce tre distinti codici tributo da utilizzare nella sezione “Erario” del modello F24:

  • 2735 – Ravvedimento sanzioni per violazione dell’obbligo di comunicazione rilevante in regime di Global minimum tax;
  • 2736 – Ravvedimento sanzioni per violazione dell’obbligo di notifica in regime di Global minimum tax;
  • 2737 – Ravvedimento della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale relativa all’imposizione minima globale.

Un tassello del sistema dei versamenti

L’intervento si inserisce nel percorso di progressiva attuazione del decreto legislativo n. 209 del 2023. Dopo l’istituzione, con la risoluzione n. 63/E del 10 novembre 2025, dei codici tributo destinati al versamento delle imposte dovute nell’ambito della Global minimum tax – imposta minima integrativa (IIR), imposta minima suppletiva (UTPR) e imposta minima nazionale (QDMTT) – e per le relative ipotesi di ravvedimento, l’Agenzia interviene ora sulle modalità di pagamento delle somme dovute in sede di ravvedimento per quanto riguarda gli obblighi informativi (articolo 51) e dichiarativi (articolo 53) della disciplina.

Gli obblighi informativi

L’articolo 51 del decreto legislativo n. 209/2023 impone alle imprese localizzate in Italia e alle entità trasparenti costituite secondo la legislazione italiana la presentazione della cosiddetta “comunicazione rilevante” oppure degli specifici obblighi di notifica previsti dalla norma, entro i termini stabiliti dalla stessa disciplina.

Il legislatore ha previsto un articolato sistema sanzionatorio. L’omessa presentazione della comunicazione rilevante o il ritardo pari o superiore a tre mesi comportano una sanzione amministrativa di 100 mila euro. Se il ritardo è inferiore a tre mesi oppure la comunicazione contiene dati incompleti o errati, la sanzione varia da 10 mila a 50 mila euro. È inoltre previsto un tetto massimo complessivo di 1 milione di euro per ciascun esercizio e per tutte le imprese del gruppo localizzate in Italia.

Più contenute le sanzioni relative agli obblighi di notifica, comprese tra 250 e 2.000 euro.

Dichiarazione fiscale e regime transitorio

La risoluzione richiama anche l’articolo 53 del decreto legislativo n. 209/2023, che disciplina la dichiarazione annuale relativa all’imposizione minima integrativa, all’imposta minima suppletiva e all’imposta minima nazionale, da presentare entro gli stessi termini previsti per la comunicazione rilevante.

Per tale adempimento, il nuovo codice tributo consente il versamento della sanzione dovuta in caso di tardiva presentazione della dichiarazione attraverso il ravvedimento operoso.

Resta fermo il regime transitorio previsto dal legislatore: per i primi tre esercizi di applicazione della disciplina non si procede all’irrogazione delle sanzioni relative agli obblighi dichiarativi, salvo i casi di dolo o colpa grave. Per gli obblighi informativi, invece, le sanzioni previste sono ridotte del 50%.

Come compilare il modello F24

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

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