Piano di recupero scaduto, addio agevolazione fiscale
Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa solo se il piano di recupero è ancora efficace: cosa ha deciso la Cassazione

Se il piano di recupero urbanistico è scaduto, il trasferimento dell’immobile non può più beneficiare delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa previste dall’articolo 5 della legge n. 168/1982. A ribadirlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24653 del 15 agosto 2026, che torna sui requisiti necessari per accedere al trattamento fiscale agevolato previsto per gli immobili inseriti nei piani di recupero. Il punto centrale della decisione è netto: alla data dell’atto di trasferimento il piano deve essere ancora efficace. Non è sufficiente che nell’area continuino a prodursi alcuni effetti urbanistici e neppure una successiva deliberazione del Consiglio comunale può far ripartire il termine di efficacia dello strumento urbanistico.


