GIURISPRUDENZA
Cessione del credito Iva priva dei requisiti formali inopponibile al Fisco
Il Fisco, quale debitore ceduto, dal canto suo può opporre al cessionario sia le eccezioni sulla validità del rapporto alla base del credito sia i fatti che incidono sull’efficacia del contratto di cessione

Con la pronuncia n. 15316 del 20 maggio 2026, la Corte di cassazione, in tema di cessione del credito Iva e compensazione con debiti erariali, ha statuito che il principio evincibile dall’articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973 e dall’articolo 1 del Dm n. 384/1997 – in base al quale la notifica dell’atto di cessione in data anteriore a quella delle cartelle esattoriali rende i crediti dell’Amministrazione inopponibili al cessionario – trova applicazione unicamente in materia di imposte dirette, non anche in materia Iva.



