NORMATIVA

Derivati energetici: deducibilità IRES legata a inerenza e contesto

L'Agenzia delle Entrate ammette la deduzione dei componenti negativi da fair value sui derivati speculativi se coerenti con la gestione del rischio e il core business

Con la risposta n. 122 del 15 giugno 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura (aventi natura speculativa) sono deducibili ai fini IRES, ai sensi dell'articolo 112, commi 2 e 3-bis del TUIR, qualora siano riferibili ad attività volte a contenere il rischio e a trarre profitti in un mercato caratterizzato da un'elevata volatilità dei prezzi e risultino coerenti con l'oggetto sociale e l'attività industriale effettivamente svolta dal contribuente.

Contenuto riservato. Abbonati adesso e scopri tutti i vantaggi

Approfondimenti correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *