
Esenzione Iva professioni sanitarie e arti ausiliarie: il punto su osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti
L’applicazione del beneficio fiscale dipende dalla qualificazione giuridica della prestazione, che deve rientrare tra quelle prestate nell’ambito di una professione sanitaria
Con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi restano soggette a Iva ordinaria, mentre l'esenzione ex art. 10, n. 18) del D.P.R. n. 633/1972 si applica ai massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB).