Imposta sostitutiva 15% prestazioni sanitarie aggiuntive: irrilevante la fonte di finanziamento e la finalità specifica
L'Agenzia delle Entrate estende l'agevolazione a tutti i compensi extra CCNL (liste d'attesa e carenze d'organico), indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata

Con la risposta n. 265 del 17 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario si applica a tutte le prestazioni aggiuntive previste dai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), indipendentemente dalla specifica fonte di finanziamento e sia che siano finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa, sia che siano dirette a far fronte alle carenze di organico.