Stabile organizzazione e ritenuta d’acconto: le commissioni assicurative nel mirino del fisco

La Stabile organizzazione italiana è vincolata agli obblighi di ritenuta anche in presenza di una mera movimentazione finanziaria che concretizzi l'erogazione dei compensi provvigionali da parte della Casa Madre

La Stabile Organizzazione italiana di un soggetto estero può essere obbligata ad assumere il ruolo di sostituto d'imposta ex articolo 25-bis del d.P.R. n. 600/1973, qualora essa sia l'ente attraverso cui si concretizza il momento del pagamento delle provvigioni. Questo obbligo sussiste anche quando la SO non è parte dei contratti che regolano la pattuizione e la misura delle commissioni, superando l'obiezione di estraneità contrattuale e di assenza di informazioni. Il principio chiave è che gli obblighi sono giuridicamente imputabili al soggetto non residente per l'attività svolta in Italia attraverso la SO, confermando l'unicità soggettiva tra casa madre estera e SO. Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 286 del 5 novembre 2025.

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