Scioglimento consensuale del contratto: quando l’indennizzo è “reddito diverso”
Ritenuta del 20% sull'indennizzo per inflazione e compenso per lo scioglimento

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 4 del 13 gennaio 2025, ha stabilito che, a fronte dello scioglimento consensuale di un contratto, il rimborso delle somme anticipate al committente non è soggetto a tassazione Irpef in quanto ha natura meramente restitutoria, volta a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente. Al contrario, sia l'indennizzo per inflazione che il compenso per lo scioglimento del contratto devono essere qualificati come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l, del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir). Tali somme, derivando dall'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere in capo al committente, comportano per la società erogante l'obbligo di applicare una ritenuta d'acconto Irpef del 20 per cento, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973.