L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con la circolare n. 23 del 24 novembre 2023, ha fornito importati chiarimenti sulla possibilità di svincolare le merci prima della definizione dei controlli, al fine di evitare eccessiva discrezionalità da parte del singolo funzionario. Il circuito doganale di controllo ha lo scopo di segnalare il rischio associato alla singola operazione doganale e, di conseguenza, indirizzare l’addetto nelle attività di verifica per l’individuazione dell’eventuale violazione, irregolarità o non conformità. Le tipologie di controllo possono avere diversa natura ed estrinsecarsi in controlli documentali (CD) – anche basati sulla richiesta al dichiarante di fornire ulteriori elementi rispetto a quelli di accompagnamento della bolletta – controlli fisici (VM) o scanner (CS), nonché prelievi di campioni per l’analisi della merce. Ai sensi dell’art. 194 par. 1 del Reg. Ue 952/2013 (CDU), le autorità doganali svincolano i beni non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione sono state verificate oppure accettate senza verifica. A ogni modo, se il controllo non può essere ultimato entro un termine ragionevole e la presenza fisica dei prodotti non è più necessaria, si deve comunque procedere allo svincolo (art. 198 par. 2 del CDU), a condizione che l’Ufficio non nutra dubbi sull’applicabilità di divieti o restrizioni (art. 245 del Reg. Ue 2447/2015). Al riguardo, l’Agenzia, con la circolare in esame, ha chiarito che, in assenza di indicazioni nel profilo di rischio e/o di dubbi concreti sollevati dal funzionario addetto alla verifica, mancherebbe la base motivazionale al diniego di svincolo, con la conseguenza che lo stesso, se apposto all’operatore, sarebbe facilmente impugnabile in quanto illegittimo. Inoltre, per uniformare gli interventi, il funzionario che intende innalzare il tipo di controllo – da documentale a scanner o fisico – è obbligato a ottenere la preventiva autorizzazione da parte di un suo superiore gerarchico. Tale elevazione, tuttavia, può essere effettuata solo ed esclusivamente se l’addetto ritiene che concretamente sussista il rischio specificato nel profilo, di cui deve darne specifica motivazione in sede di richiesta. In caso di analisi di laboratorio, a meno che non sia chiaramente richiesta la sospensione dello svincolo, la Dogana deve liberare le merci appena disposto il prelievo dei campioni necessari per gli accertamenti tecnici. Il mancato svincolo, infatti, può avere notevoli costi economici per gli operatori (soste, magazzinaggio ecc.), che, qualora non adeguatamente motivato, rischia di creare danni economici all’Agenzia in conseguenza di contenziosi per risarcimento. A titolo precauzionale, in attesa dei risultati, l’Ufficio, con la circolare in esame, ha tuttavia precisato che lo svincolo sarà corredato da una nota in cui l’importatore sarà reso edotto delle conseguenze, anche penali, connesse alla messa in commercio di un prodotto che potrebbe risultare non conforme all’esito delle analisi. Infine, nei casi in cui i prodotti non venissero svincolati per fondati dubbi ex art. 245 del Reg. Ue 2447/2015, per evitare oneri finanziari in capo agli operatori, l’autorità doganale può sospendere lo svincolo con contestuale affidamento della merce alla parte, utilizzando la bolletta di cauzione A20. Tale facoltà è subordinata a una richiesta dell’importatore, il quale deve indicare il luogo di stoccaggio dei beni e l’assunzione di responsabilità della loro custodia nelle more della definizione dell’accertamento doganale. L’autorizzazione sarà concessa tramite una nota della dogana, la quale imporrà l’obbligo di non manipolazione dei beni e comunicherà all’operatore le sue responsabilità, anche di natura penale, nelle quali potrebbe incorrere qualora non rispettasse le prescrizioni.