Per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, l’art. 62 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha sospeso, salvo specifiche eccezioni, gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, restando pertanto possibile eseguire spontaneamente gli adempimenti oggetto di rinvio prima del 30 giugno 2020, sia pure dopo la scadenza ordinaria, senza incorrere in sanzioni. Per quanto riguarda la dichiarazione IVA annuale, che in base all’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998 deve essere presentata per via telematica all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, la sospensione prevista dal decreto Cura Italia implica che anche la trasmissione telematica della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019 (modello IVA 2020) dovrà essere effettuata, al più tardi, entro il 30 giugno 2020, anziché entro il termine “ordinario”, ormai scaduto, del 30 aprile 2020. Naturalmente, la sospensione di tale scadenza si riflette anche sull’individuazione del termine ultimo per: - considerare validamente presentata la dichiarazione annuale (ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998); - esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA (ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); - emettere le note di variazione in diminuzione dell’IVA (ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972). La scadenza della dichiarazione IVA per i soggetti non residenti Il riferimento, contenuto nell’art. 62, comma 1, D.L. n. 18/2020, ai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sembrava escludere dalla sospensione dell’adempimento in questione i soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, oppure attraverso la procedura di identificazione diretta di cui all’art. 35-ter dello stesso decreto (ammessa, allo stato attuale, per i soli soggetti stabiliti in altri Paesi UE, stante l’assenza, con i Paesi terzi, di strumenti giuridici che disciplinino la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta). Sia pure con riferimento a una questione relativa all’imposta di successione, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dei chiarimenti resi con la circolare n. 8/E/2020 sotto forma di risposta ai quesiti, ha espressamente escluso dalla sospensione i soggetti non residenti. In particolare, relativamente al caso di un erede privo di domicilio fiscale in Italia, tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, è stato puntualizzato che, in applicazione dell’art. 62 del decreto Cura Italia, “la sospensione dei termini degli adempimenti tributari scadenti nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 riguarda esclusivamente i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e non anche i soggetti esteri” (risposta 2.4). Il dato normativo, unitamente al contenuto inequivocabile del chiarimento ufficiale, ha portato a ritenere che il termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA relativa al 2019 scadesse il 30 aprile 2020 per i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale o che si sono identificati direttamente in Italia. Sennonché, autorevole dottrina non ha mancato di osservare che l’esclusione, per essi, della sospensione si pone in contrasto con i princìpi di matrice unionale di non discriminazione e di ragionevolezza ed è, inoltre, priva di una razionale giustificazione considerate le difficoltà, anche per i soggetti non residenti identificati in Italia, di adempiere agli obblighi tributari a seguito dell’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (si veda la circolare Assonime n. 6/2020, § 1). Contestando la posizione dell’Agenzia, l’Associazione ne ha chiesto un riesame, utile quanto meno per i soggetti non residenti che non hanno potuto presentare per tempo, cioè entro il 30 aprile 2020, la dichiarazione IVA. Dalle Entrate la conferma definitiva della sospensione Nella circolare n. 11/E del 2020, l’Agenzia - superando l’indicazione che traspariva dal precedente documento di prassi - ha definitivamente chiarito che la sospensione degli adempimenti, disposta dall’art. 62 del decreto Cura Italia per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, si applica anche nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante la procedura di identificazione diretta o a seguito della nomina di un rappresentante fiscale (risposta 2.15). Tale soluzione è motivata dall’esigenza di applicare la norma agevolativa in coerenza con la finalità dalla stessa perseguita, che è quella di non gravare gli operatori, siano essi nazionali o esteri, con adempimenti tributari di difficile espletamento a causa dell’attuale emergenza sanitaria. A seguito di un’espressa richiesta formulata da Assonime, la circolare n. 11/E/2020 ha confermato anche che il differimento al 30 giugno 2020 del termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 si applica anche alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che - ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972 - si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni rese o ricevute. Da ultimo, si ricorda che i soggetti non residenti, identificati nel territorio dello Stato direttamente o tramite rappresentante fiscale, sono esclusi dall’esterometro, in quanto tale adempimento è limitato ai soggetti ivi residenti o stabiliti (Agenzia delle Entrate, risposte agli interpelli n. 67 e n. 104 del 2019).