L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 199 del 20 giugno 2019 in tema di modalità di emissione delle note di variazione, nel caso di sostituzione di una società di gestione del risparmio con altra nell’amministrazione di un fondo comune d’investimento immobiliare. Il fondo comune di investimento La normativa dispone che ciascun fondo comune di investimento costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti. In questo modo si stabilisce chiaramente che il Fondo costituisce un patrimonio autonomoe separato da quello della società di gestione. La SGR agisce nell’interesse dei partecipanti assumendo verso questi ultimi gli obblighi e la responsabilità del mandatario. Ambito fiscale Quindi da un punto di vista fiscale, la disciplina dei fondi comuni d’investimento immobiliari è contenuta negli art. 6 e ss. del D.L. n. 351 del 2001. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L’imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall’imposta dovuta per l’attività ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell’imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell’imposta. Ne consegue che i fondi comuni di investimento immobiliare non hanno un’autonoma soggettività tributaria ai fini IVA, in quanto la stessa è attribuita, in via esclusiva, alla società di gestione del risparmio, che ha l’obbligo di tenere una contabilità separata per la propria attività e per ciascun fondo. Da un punto di vista procedurale discende che ai fini IVA, è la società di gestione del risparmio a dover presentare, in virtù del principio dell’unicità del soggetto passivo d’imposta, un’unica dichiarazione annuale e a dover effettuare un versamento cumulativo, per le somme complessivamente dovute da sé stessa e dai fondi. Nel caso di sostituzione nella gestione di un fondo la SGR subentrante assume rispetto al fondo la medesima posizione della SGR sostituita, in quanto vi è continuità tra il soggetto subentrante ed il soggetto sostituito. Ne consegue che, in caso di sostituzione di una società di gestione del risparmio con altra nell’amministrazione di un fondo comune d’investimento immobiliare, nonostante l’originaria fattura sia stata emessa nei confronti della società sostituita, le note di variazione in diminuzione vanno emesse nei confronti della società subentrante; ciò in quanto la nuova società di gestione del fondo subentra, senza soluzione di continuità, nelle posizioni soggettive di natura gestoria della precedente società di gestione del fondo ed è quindi legittimata a richiedere al cedente/fornitore la rettifica dell’IVA originariamente detratta dalla SGR sostituita imputabile al fondo gestito.