Sono applicabili le sanzioni Iva anche quando il contribuente ha aderito alla pace fiscale per sanare le irregolarità formali che ha commesso. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 439 del 14 gennaio 2020. IL FATTO La Ctp di Genova accoglieva il ricorso promosso da una società avverso un atto di irrogazione sanzioni in relazione alla mancata introduzione fisica nel deposito fiscale, dalla stessa gestito, di imbarcazioni importate nel 2006. La Ctr confermava nel merito l'accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Sul punto, la Cassazione osserva che l'esito del giudizio sulle sanzioni non è dipendente da quello dell'accertamento IVA; e, ciò, anche in relazione alla definizione delle irregolarità formali oggetto della lite sull'accertamento tramite condono ex art. 9 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 conv. con modif. in legge 17 dicembre 2018 n. 136; in effetti, le sanzioni di cui si discute sono quelle sostanziali che colpiscono l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta, anche se dalla mancata non immissione fisica nel deposito fiscale non può farsi discendere la perdita del diritto alla detrazione e la conseguente violazione del principio di neutralità, che è essenziale al regime IVA.