Le precedenti versioni della rottamazione, diversamente dalla rottamazione ter, non prevedevano la nozione di lieve inadempimento. Era sufficiente effettuare il versamento, anche di una sola rata, con un ritardo minimo di un giorno, per decadere dal beneficio. In questo caso gli effetti sono molteplici. Il contribuente decaduto dal beneficio non può più accedere alla rateazione ordinaria. Inoltre, se non fosse intervenuta la possibilità di “ripescaggio”, il contribuente non avrebbe potuto beneficiare della rottamazione ter. Le sanzioni cancellate tornano ad essere dovute in misura piena come se il contribuente non avesse mai presentato l’istanza per accedere al beneficio della rottamazione. Il “ripescaggio” La rottamazione ter, disciplinata dall’art. 3, D.L. n. 119/2018, consente anche ai contribuenti che sono decaduti dalla prima rottamazione di accedere nuovamente al beneficio. Invece, la previsione originaria per i contribuenti che in passato hanno beneficiato della rottamazione bis era parzialmente diversa. I contribuenti che non avevano versato le rate aventi scadenza entro il 31 ottobre 2018 hanno avuto la possibilità di fruire di una vera e propria rimessione in termini versando le rate pregresse e scadute entro il termine del 7 dicembre. La disposizione originaria individuava questo termine come tassativo. Pertanto, il mancato versamento entro il 7 dicembre 2018 avrebbe dovuto determinare la decadenza definitiva con la conseguente impossibilità di fruire, sia pure parzialmente, della rottamazione ter. Il principale beneficio consiste nella ristrutturazione del debito residuo che dovrà essere “onorato” entro cinque anni con il versamento da effettuarsi con un numero di rate non superiori a diciotto. Il decreto Semplificazioni 2019 (D.L. n. 135/2019) ha voluto concedere un’altra possibilità a questi contribuenti per non perdere i benefici della definizione agevolata. La possibilità di evitare la decadenza dal beneficio richiederà l’effettuazione del versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019. In alternativa sarà comunque possibile accedere alla rateazione ma in 10 rate anziché, come per i contribuenti “ordinari” o non decaduti, in 18 rate. I decaduti dalla prima rottamazione: il versamento integrale Il contribuente potrebbe essere decaduto dalla prima rottamazione, ma non a causa del parziale o omesso versamento, ma semplicemente per aver versato in ritardo una o più rate. In questo caso le imposte dovute sono state integralmente versate al netto delle sanzioni e degli interessi. La tardività dei versamenti, ancorché effettuati, in mancanza di una disposizione analoga a quella che prevede il “lieve inadempimento”, dovrebbe consentire all’Agenzia delle Entrate, tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la richiesta delle sanzioni “piene” e dei relativi interessi. In buona sostanza dovrebbe venire meno il principale beneficio della rottamazione, la cancellazione delle sanzioni e degli interessi, a causa della decadenza. Sulla base di una prima interpretazione sembrerebbe che, con riferimento alla fattispecie descritta, il contribuente non sia in grado di accedere alla rottamazione ter. Tale possibilità, che potrà essere “sfruttata” dai contribuenti che hanno omesso il versamento di una o più rate relative alla rottamazione originaria, richiede che l’Agenzia delle Entrate abbia affidato al concessionario della riscossione i “carichi” nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Se, ora, il contribuente che ha versato integralmente, ma tardivamente, gli importi relativi alla rottamazione originaria, effettua un “estratto ruolo”, avrà probabilmente la possibilità di riscontrare che per il momento non risulta dovuta alcuna somma. La verifica dovrà essere effettuata con estrema attenzione e in realtà si dovrebbe riscontrare, all’interno della “sezione” che indica i “carichi rottamabili”, l’indicazione delle sole sanzioni e i relativi interessi del debito originario versato in occasione della prima rottamazione. È improbabile che dall’estratto risultino le sanzioni “piene” e gli interessi dovuti alla decadenza dalla rottamazione originaria. Deve dunque domandarsi in base a quali criteri il contribuente decaduto possa tornare a beneficiare dei vantaggi fiscali accedendo alla rottamazione ter. Sarebbe paradossale che il vantaggio fosse limitato ai soli contribuenti che hanno omessoil versamento delle rate pregresse e non a quelli che hanno versato l’intero importo, ma in ritardo. In attesa di indicazioni ufficiali Il punto dovrebbe essere chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ma nelle more delle indicazioni necessarie è opportuno che il contribuente decaduto presenti comunque la relativa istanza, entro il 30 aprile 2019, per accedere alla rottamazione ter. È auspicabile che la soluzione sia positiva. A tal proposito si dovrebbe ritenere che la mera presentazione dell’istanza sia sufficiente per attribuire validità al nuovo ingresso nella rottamazione ter. In questo caso, ove l’interpretazione fosse corretta, l’Agente della riscossione dovrebbe accogliere l’istanza senza chiedere il pagamento di alcuna somma avendo il contribuente già versato integralmente le imposte dovute. Probabilmente la soluzione potrebbe essere positiva anche senza presentare l’istanza. Si dovrebbe in questo caso sostenere che, indipendentemente dalla presentazione dell’istanza, i contribuenti che hanno versato integralmente le imposte dovute in base alla prima rottamazione, anche se tardivamente, possono comunque ottenere i relativi vantaggi fiscali della rottamazione ter, senza che sussista la necessità di versare alcuna somma, ma senza essere più tenuti al versamento delle sanzioni e degli interessi. Viceversa, se l’estratto ruolo evidenziasse il “carico” relativo alle sanzioni e agli interessi, l’istanza di rottamazione avrà come unico effetto quello di cancellare queste somme che non saranno più dovute. In tale ipotesi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si limiterà ad accogliere la domanda senza richiedere alcun ulteriore importo. Anche tale ipotesi dovrebbe essere oggetto di uno specifico chiarimento.