Riscatto laurea e regime forfetario: le agevolazioni fiscali previste in caso di regime ordinario non sono accessibili per i contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva. Via libera solo se il contribuente ha altri redditi Irpef. A mettere in chiaro le regole da applicare è il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Maria Villarosa durante l’interrogazione a risposta immediata del 25 giugno 2020 in Commissione Finanze della Camera. Nessuna deduzione e detrazione dei contributi Con il Dl n. 4 del 2019, sono state introdotte una serie di novità sul riscatto della laurea. L’Istituto tramite il versamento dei contributi facoltativi permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. In altre parole traduce gli anni di studio in anzianità contributiva, ed è valido solo se è stato effettivamente conseguito il titolo. Dal 2019 nuove categorie di soggetti hanno la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi non coperti da contribuzione antecedente all’entrata in vigore del Dl in commento, anche per periodi compresi tra l’anno del primo e dell’ultimo contributo, che vengono parificati a periodi di lavoro non soggetti a obbligo contributivo. Le novità introdotte non hanno avuto alcun impatto sulle regole da applicare per accedere ai benefici fiscali connessi, deduzione degli oneri sostenuti per il riscatto della laurea dal reddito complessivo o detrazione del 19% se i contributi sono versati da contribuenti di cui si è fiscalmente a carico. Agevolazioni che, però, non sono accessibili per chi applica il regime forfetario a meno che non abbia altri redditi Irpef su cui applicarle, come sottolinea Alessio Maria Villarosa, sottosegretario Mef durante l’interrogazione a risposta immediata del 25 giugno 2020 in Commissione Finanze. Chi applica il regime forfetario è escluso dai benefici fiscali Dal punto di vista dei benefici fiscali, il riscatto della laurea apre due vie: gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto degli anni di laurea possono essere interamente dedotti dal reddito complessivo fino a concorrenza dello stesso dal contribuente che li ha versati, secondo le regole stabilite dall’articolo 10 del TUIR; se, invece, i contributi sono versati in favore di inoccupati da familiari di cui i soggetti interessati risultano a carico, l’agevolazione consiste nella detrazione del 19%. Ma cosa accade se il contribuente applica il regime forfetario? Non è ammessa nessuna detrazione o deduzione dell’onere contributivo sostenuto. La legge n. 190 del 2004, infatti, include tra i redditi deducibili dal reddito forfetario solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge, escludendo i contributi versati facoltativamente. Come evidenziato dal sottosegretario Villarosa, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 2001 include tra i contributi versati facoltativamente quelli per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che li origina. Per i contribuenti che applicano il regime forfetario, l’unica possibilità di accedere ai benefici fiscali connessi al riscatto della laurea è quella di risultare titolare anche di altri redditi soggetti ad Irpef.