Il Mef apre a ipotesi di modifiche normative per semplificare l’accesso dei docenti e ricercatori alla detassazione sul rientro dei cervelli. È quanto emerge dalla risposta all’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Centemero, fornita giovedì 21 marzo in Commissione Finanze alla Camera. Un primo segnale di apertura che arriva dopo l’interpretazione (restrittiva) finora adottata dalle Entrate che ha contestato l’utilizzo dell’agevolazione ai soggetti rientrati che non avevano trasferito la residenza anagrafica all’estero. Nell’interrogazione si chiedevano chiarimenti in merito ai requisiti per fruire del regime fiscale agevolativo riservato ai ricercatori/docenti residenti all’estero che desiderano rientrare in Italia. Il regime prevede, per 4 anni, la tassazione solo sul 10 per cento del reddito percepito (articolo 44 Dl n. 78/2010) e si applica ai ricercatori o docenti che: siano in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; non siano stati occasionalmente residenti all’estero; abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca esteri per almeno due anni; acquisiscano la residenza fiscale in Italia a seguito del trasferimento dall’estero. Soffermandosi sul requisito della residenza, il Mef richiama i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nella circolare 17/E/2017 (che rimanda all’orientamento - non altrettanto chiaramente - espresso nella circolare n. 4/E/2011). In questa sede era stato precisato che l’agevolazione in esame spetta solo agli iscritti all’Aire, in quanto la norma fa riferimento al concetto di residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del Tuir. Secondo quest’ultima disposizione si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. In sostanza, l’Agenzia ritiene le condizioni appena indicate tra loro alternative; pertanto, la mancata cancellazione dall’anagrafe dei residenti (con contestuale iscrizione all’Aire) preclude l’accesso all’agevolazione legittimando, prosegue il Mef, il recupero del beneficio fiscale eventualmente fruito. Questa interpretazione non sembra tenere in debita considerazione le (sovraordinate) disposizioni delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni che, nel dirimere i casi di doppia residenza fiscale, fanno riferimento a criteri di collegamento della persona allo Stato (tie-breaker rules) di natura sostanziale (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale). Del resto, sostanziali sono anche gli altri requisiti per l’accesso al regime premiale per ricercatori e docenti i quali devono essere stati non «occasionalmente» residenti all’estero e aver svolto «documentata attività di ricerca o docenza». In presenza di questi requisiti la mancata concessione dell’agevolazione giustificata solo dall’omesso adempimento Aire rischia di minare le finalità per cui l’agevolazione era stata introdotta. La risposta all’interrogazione fa comunque ben sperare per il futuro in quanto si fa presente che sono allo studio modifiche normative per semplificare l’accesso al regime di favore.