Una delle funzioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è quella di rendere conoscibili tutte le informazioni relative agli enti del terzo settore (ETS). Pertanto, la suddivisione del registro in sezioni dedicate alle singole fattispecie giuridiche di enti risulta fondamentale per inquadrarne finalità, attività e assetto organizzativo. Le attività esercitabili dagli ETS si distinguono in commerciali o non commerciali, a seconda della loro modalità di effettuazione. Qualora un ente eserciti prevalentemente attività con modalità commerciali, acquisirà la qualifica di ETS commerciale e, di conseguenza, vi sarà un reddito imponibile ai fini fiscali. L’ente sarà invece considerato non commerciale se svolge l’attività, che in tal caso non verrà tassata, con modalità non commerciali: sebbene l’ingresso nel RUNTS sia facoltativo, è tuttavia necessario per usufruire delle agevolazioni fiscali. Per le Organizzazioni di volontariato (Odv) e per le Associazioni di promozione sociale (Aps) la trasmigrazione dagli attuali registri al RUNTS sarà automatica, con modalità che saranno definite da un decreto ministeriale. Ad oggi non è invece previsto alcun passaggio automatico per le Onlus, che dovranno valutare in quale sezione del RUNTS iscriversi tenendo conto dell’organizzazione delle proprie attività. Sul piano fiscale le Onlus che vorranno mantenere un regime agevolativo legato all’assenza di scopo di lucro e al perseguimento di fini solidaristici dovranno di fatto iscriversi al RUNTS, adottando la qualifica di ETS. La piena efficacia delle disposizioni fiscali introdotte dal CTS abrogherà infatti l’attuale disciplina Onlus, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà autorizzato le norme del CTS sottoposte al suo vaglio (e in ogni caso da quando sarà entrato in funzione il RUNTS). Sezioni del RUNTS Il RUNTS è suddiviso in sette sezioni: a) Organizzazioni di volontariato (Odv) (artt.32 a 34 del CTS); b) Associazioni di promozione sociale (Aps) (artt. 35 e 36 del CTS); c) Enti filantropici (artt.37 a 39 del CTS); d) Imprese sociali, comprese le cooperative sociali (per tali enti l’iscrizione nel Registro imprese soddisfa in automatico l’iscrizione nel RUNTS); e) Reti associative (41 del CTS); f) Società di mutuo soccorso (artt. da 42 a 44 del CTS); g) Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti gli enti che presentano le caratteristiche di cui all’art. 4 del Codice del Terzo settore (CTS), diversi da quelli elencati nelle lettere precedenti. Al RUNTS possono iscriversi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che essi approvino uno specifico regolamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in cui dichiarino di esercitare una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 117/2017, di non perseguire uno scopo lucrativo e, ove prevista, la tenuta delle scritture contabili richieste dal CTS. In seguito all’iscrizione sarà possibile l’utilizzo della locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale, negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci. La competenza in relazione alla generalità degli enti spetterà agli Uffici regionali o provinciali sul cui territorio l’ente ha sede legale. Per le reti associative sarà invece competente l’Ufficio statale del RUNTS, anche qualora la rete sia iscritta ad un’altra sezione del Registro (le reti associative possono essere iscritte contemporaneamente in due o più sezioni). Per le imprese sociali la competenza spetta al Registro imprese. Come scegliere la sezione a cui un ETS può iscriversi Prendendo ad esempio il caso delle fondazioni, dall’elenco delle sezioni del RUNTS sopra riportato si evince che le uniche due opzioni per l’iscrizione di tali enti può rientrare tra gli “Enti filantropici” e gli “Altri Enti del Terzo settore”, poiché per le sezioni a, b, e, f, il requisito è quello delle associazioni. In teoria, una fondazione potrebbe anche diventare impresa sociale ma solo snaturando la propria missione in quanto, ai sensi del D.Lgs n. 112/2017, il 70% delle proprie entrate dovrebbero provenire da ricavi prodotti da attività di interesse generale dell’impresa sociale (si dovrebbero quindi vendere beni e servizi e non chiedere erogazioni al territorio). Le fondazioni sono enti di diritto privato dotato di regola di personalità giuridica. A differenza dell’associazione che impone la presenza di due o più soggetti, le fondazioni possono essere costituite da una sola persona. Attraverso tali enti una o più persone devolvono e vincolano i propri beni per il perseguimento di uno scopo non economico, di pubblica utilità. Data la natura erogativa delle fondazioni, la scelta più coerente dovrebbe convergere nella sezione “Enti filantropici”. Infatti, l’art. 37 del Codice del Terzo Settore (CTS) afferma che gli enti filantropici sono costituiti “al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”. Ciò significa che tali enti hanno entrate prevalenti di natura non commerciale e potrebbero nel medio periodo vedersi ridotta la possibilità di realizzare, ad esempio, attività diverse o attività di interesse generale commerciale (art. 79, comma 2, CTS). Ciò in quanto secondo quanto previsto dallo stesso Codice, gli enti filantropici devono trarre le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi (art. 38). Pertanto, se nel breve periodo la fondazione non ha in programma di realizzare soprattutto attività commerciali, l’iscrizione dell’ente nella sezione “Enti filantropici” può essere vantaggioso in termini di riconoscibilità dell’attività. Va peraltro considerato che essere iscritti all’una rispetto all’altra sezione del Runts è ininfluente in relazione ad agevolazioni e/o minori adempimenti. Trasmigrazione tra le sezioni del RUNTS La possibilità di accedere al RUNTS avverrà per step con regole diverse in funzione della tipologia di enti. Le prime ad accedere saranno le Odv e le Aps per le quali è prevista una trasmigrazione automatica. In particolare, il decreto prevede che saranno gli Uffici che gestiscono gli attuali registri di Odv e Aps a trasmettere direttamente i dati ai corrispondenti uffici del RUNTS (questi ultimi avranno poi a disposizione 180 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione). Il RUNTS prevede la possibilità di “migrazioni” interne, facoltative e obbligatorie. Tra le prime rientrano le ipotesi di quegli enti non profit che, a seguito dell’adeguamento dei propri statuti, potrebbero anche decidere di cambiare assetto giuridico, scegliendo una diversa collocazione nel Registro rispetto alla loro originaria qualificazione (es. per l’Odv che accede al regime delle Aps la modifica dello statuto comporta l’iscrizione nella sezione b dell’elenco). La migrazione è sempre possibile anche una volta ottenuta l’iscrizione. Un ETS, infatti, a seguito di modifiche statutarie introdotte successivamente all’iscrizione in una determinata sezione, può richiedere l’iscrizione in altra sezione maggiormente coerente con le modifiche statutarie introdotte. La migrazione obbligatoria da una sezione all’altra del RUNTS, invece, si verifica qualora l’ufficio competente del medesimo registro rilevi motivazioni per cui l’ETS non è più in possesso dei requisiti per la permanenza nella sezione in cui l’ente è iscritto. Per quanto riguarda le imprese sociali, la trasmigrazione avverrà dal Registro delle imprese in cui esse risultano ad oggi iscritte, evitando così l’obbligo di un doppio adempimento, ancorché alle imprese sociali il Runts potrà richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle già disponibili presso le Camere di Commercio. Le Odv e le Aps una volta completata la trasmigrazione nel RUNTS, continueranno ad applicare la precedente disciplina fiscale fino all’autorizzazione della Commissione UE sui nuovi regimi, ma solo per quanto riguarda solamente le imposte dirette. Ai fini delle indirette e delle disposizioni di vantaggio (come le erogazioni liberali) le nuove norme sono già operative dal 1°gennaio 2018 per Onlus, Odv e Aps. Nel caso delle Onlus, a differenza di quanto previsto per la trasmigrazione di Odv e Aps, la procedura indicata dal decreto istitutivo del RUNTS ha inizio con la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’elenco degli enti iscritti nell’attuale Anagrafe unica entro il termine previsto per l’avvio della trasmigrazione dei registri esistenti (che potrebbe essere più o meno coincidente con l’operatività del Registro, ovvero entro la metà del 2021). Le Onlus, pertanto, potranno accedere al RUNTS, a partire dalla data di pubblicazione dell’elenco fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali (tuttora al vaglio della Commissione UE). Ad esempio, nel caso in cui il nulla osta Ue sui nuovi regimi fiscali dovesse arrivare entro il prossimo anno, il termine finale per l’scrizione al RUNTS scadrà il 31 marzo 2022. Agevolazioni fiscali Sul piano fiscale, la Riforma del Terzo settore, introdotta dal D.Lgs. n. 117/2017 (CTS), ha previsto un regime strutturato in base alle finalità e alla gestione delle attività degli enti del comparto, per la cui operatività occorre attendere il nulla osta da parte della Commissione UE. Nel caso in cui le Odv e le Aps impegnate nella vendita di beni e prestazione di servizi ma anche nella somministrazione di alimenti e bevande decidano di applicare il regime forfettario, sono previste semplificazioni anche in materia di IVA. Sono previste anche una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali applicabili a tutti gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le sole imprese sociali costituite in forma di società. È possibile, inoltre, utilizzare beni mobili e immobili messi a disposizione dallo stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali per manifestazioni e iniziative temporanee (anche su questo tema sono previste forme agevolative). Per stabilire se vi sia o meno un reddito fiscalmente imponibile occorre verificare la modalità con le quali le singole attività vengono svolte, escludere le attività che normativamente sono considerate sempre non commerciali, indipendentemente da come vengano svolte, e sottrarre le entrate che non concorrono alla formazione del reddito degli ETS. Oltre al regime fiscale agevolato del social lending per finanziare le attività di interesse generale, il CTS promuove inoltre l’utilizzo di strumenti finanziari specifici come i titoli di solidarietà. Si tratta di obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito, che gli istituti di credito possono emettere allo scopo di raccogliere denaro con l’obbligo, stabilito espressamente dal legislatore, di impiegare il capitale per finanziare le attività istituzionali degli ETS iscritti al RUNTS, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale perseguiti da questi ultimi. La distinzione tra attività svolte in modalità commerciale oppure non commerciale assume pertanto rilievo, in quanto a seconda della prevalenza di una tipologia di attività rispetto all’altra, cambia il regime fiscale a cui l’ETS è sottoposto (ad esempio agli enti non commerciali si applica un regime forfetario, particolarmente agevolato dal punto di vista contabile e fiscale). Al riguardo, va ricordato che l’art. 8, comma 5. lett. q) del decreto, prevede che in allegato alla domanda di iscrizione al RUNTS debba essere rilasciata la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente. L’eventuale perdita della natura di ente non commerciale dell'ente, ovvero il mutamento della qualifica da ente non commerciale a ente commerciale, opera a partire dal periodo di imposta in cui l'ente assume natura commerciale. Sintesi delle agevolazioni fiscali a favore degli ETS Agevolazioni fiscali ETS Imposta di registro su modifiche dello statuto obbligatorie per legge e su altre modifiche statutarie: esenzione o misura fissa dell’imposta che colpisce la registrazione (e quindi il deposito presso l’Ufficio delle entrate) dello statuto Imposta di bollo: esenzione totale per qualsiasi tipologia di atto Imposte di registro, ipotecarie e catastali per acquisto immobili: in misura fissa IMU: l’esenzione è prevista solo in caso di svolgimento di particolari attività comunque rese in forma non commerciale Altri tributi locali: gli enti locali possono disporre la riduzione o l’esenzione Esenzione da imposte dirette per beni immobili: beneficio riconosciuto alle Odv (compresi gli Enti Filantropici se già Odv) e alle Aps Tasse sulle concessioni governative: esenzione Condizione di non commercialità dell’ente: occorre valutare se le attività sono rette economicamente più da entrate quali donazioni e 5 per mille piuttosto che da ricavi commerciali Condizione di non commercialità di categorie di attività svolte dall’ente: per ogni singolo ambito di attività di interesse generale l’ente deve valutare se viene svolto o meno con un margine positivo confrontando le entrate per corrispettivo con i costi effettivi sostenuti. Se esiste un margine positivo maggiore del 5% per due anni consecutivi, l’ambito diventa commerciale ai sensi IRES Non commercialità dei corrispettivi da soci: le entrate per corrispettivo da soci sono considerate non commerciali (limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale) se l’ente è Aps Determinazione dell’IRES con modalità forfetaria per la generalità degli ETS: possibilità di determinazione delle imposte attraverso il calcolo forfettario sulla base dei ricavi Determinazione dell’IRES con modalità forfetaria per Odv e Aps: possibilità di determinazione delle imposte attraverso il calcolo forfettario sulla base dei ricavi. In questo caso sussistono anche semplificazioni in relazione all’Iva Agevolazioni fiscali a favore dei donatori: - Deduzioni / detrazioni sulle erogazioni liberali - Social bonus - Titoli di solidarietà - Social lending