È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2022, il decreto 24 febbraio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico recante le modalità per il rilascio di copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro imprese, in formato elettronico. In particolare il decreto stabilisce che le Camere di commercio rilasciano le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese esclusivamente in formato elettronico. Salvo rinuncia del richiedente, le copie e gli estratti sono autenticati dal conservatore del registro delle imprese, il quale ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. Autentica ed attestazione Le copie e gli estratti sono rilasciati: a) come copia informatica di documento analogico; b) come copia per immagine su supporto informatico di documento analogico; c) come copia informatica di documento informatico; d) come duplicato informatico. Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie e sugli estratti è apposta, la seguente dichiarazione: «Si rilascia copia integrale / per estratto del documento protocollato al Registro delle imprese con n. PRV/RI/PRA/anno/numero in data (gg/mm/aaaa), e se ne attesta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, la provenienza dal Registro delle imprese e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati». Il documento informatico recante la copia o l'estratto è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata da parte del conservatore del registro delle imprese e consegnato al richiedente, previo versamento dei diritti di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante invio al domicilio digitale da questi indicato al momento dell'istanza, ovvero consegna diretta su supporto informatico.