Agenzia delle Entrate - Risposta n. 401 del 9 ottobre 2019 Il contribuente che svolge sia l’attività libero-professionale per la riabilitazione neuro e psicomotoria, sia l’attività di sostegno come dipendente di una cooperativa può applicare il regime forfetario anche quando le fatture emesse da libero professionista siano formalmente intestate alla cooperativa (suo datore di lavoro) in ragione di un accordo concluso tra la cooperativa e l'ATS con cui l’ATS ha traslato in via negoziale sulla cooperativa l'adempimento dell'obbligo di pagamento. Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 401 del 9 ottobre 2019), non si incorre in una delle cause ostative al regime introdotte dalla legge di Bilancio 2019. Ricordiamo che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. La causa ostativa prevista dalla legge di Bilancio 2019 risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. Tuttavia, nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate non ravvisa artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo nei confronti del medesimo datore di lavoro. La circostanza che le fatture emesse dalla libera professionista siano formalmente intestate alla cooperativa (suo datore di lavoro), ancorché la prestazione sanitaria continui ad essere resa nei confronti di un soggetto diverso (un minore), dipende da un elemento esterno, indipendente dalla sua volontà. Infatti, l'obbligo di fatturare al proprio datore di lavoro la prestazione svolta a favore del minore discende dall'accordo a sua volta concluso tra il datore di datore e l'Agenzia per la tutela della salute - ATS. Con tale contratto, l’ATS ha traslato in via negoziale sulla cooperativa l'adempimento dell'obbligo di pagamento imposto dall'autorità giudiziaria. Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso in esame l’attività di lavoro autonomo svolta nei confronti di soggetti privati e a loro carico continua ad essere svolta sempre nei confronti di soggetti privati, ma a carico dell'ente pubblico per il tramite della cooperativa, datore di lavoro del contribuente. Pertanto, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, il contribuente può applicare il regime forfetario.