Agenzia delle Entrate - Risposta n. 269 del 18 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 269 del 18 luglio 2019 riguardante il regime fiscale applicabile ai rimborsi parziali di fondi mobiliari. Il D.L. n. 225/2010, ha modificato il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani ed esteri. A seguito di tali modifiche, si prevede che sui redditi di capitale, derivanti dalla partecipazione al fondo è applicata una ritenuta alla fonte, attualmente prevista nella misura del 26%. La base imponibile della ritenuta è rappresentata dall’ammontare dei: - proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; - proventi compresi nella differenza tra il valore “effettivo” di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse. Con riferimento alla determinazione dei proventi percepiti in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate dagli articoli da 9 a 14, D.Lgs. n. 44/2014, sono state semplificate le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi. In particolare, è stata eliminata la previsione che stabiliva che il costo delle quote o azioni e il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni dovevano essere sempre determinati con riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell’OICR. Per effetto di tali modifiche, ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri, si fa ora riferimento ai valori effettivi di acquisto e vendita e non più ai valori di prospetto. Ai fini della determinazione della base imponibile, occorre, inoltre, tenere in considerazione che per gli OICR, che investono in titoli pubblici italiani ed esteri, la quota dei proventi periodici e degli altri redditi di capitale conseguiti in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri, calcolata secondo le modalità del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2011, fruisce della tassazione con l’aliquota del 12,5%. La percentuale media dell’attivo del fondo investita in titoli pubblici è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. Tra l’altro il D.L. n. 225/2010 ha abrogato il comma 4-bis dell’articolo 45 del Tuir, per cui si deve conseguentemente ritenere che in sede di rimborso non sussista più una presunzione di prioritaria attribuzione dei proventi e che, pertanto, si possa far riferimento alle indicazioni che sono fornite dall’OICR sulla base delle previsioni regolamentari.