Regime adempimento collaborativo: confermate le scelte organizzative

Radicato presso l’ufficio preposto della divisione Contribuenti, oltre alla gestione del complesso delle attività e dei controlli, anche l’esercizio dei poteri istruttori

Agenzia delle Entrate – Prot. n. 335238 del 22 ottobre 2020


Le competenze e le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo, introdotto nel nostro ordinamento dal Dlgs n. 128/2015, fissate per la fase di prima applicazione – chiusa il 31 dicembre 2019 – dal provvedimento del 26 maggio 2017, restano immutate anche per il 2020 e il 2021. Lo dispone il provvedimento prot. n. 335238 del 22 ottobre 2020, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini.

La scelta organizzativa adottata dal documento, che concentra presso l’ufficio “Adempimento collaborativo” della divisione Contribuenti, oltre alla gestione del complesso delle attività e dei controlli, anche l’esercizio dei poteri istruttori, risponde a esigenze di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell’azione amministrativa, e anche di coerenza con le indicazioni Ocse in materia di cooperative compliance.

In quest’ottica, la competenza per l’esercizio dei poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, viene accentrata presso un ufficio specializzato che gode di una visuale di estrema trasparenza sulla operatività aziendale e sui rischi fiscali a essa sottesi.
L’ufficio, a regime, sarà in grado di massimizzare il beneficio della conoscenza profonda del contribuente e dei suoi sistemi di controllo del rischio fiscale.

Resta ferma, anche per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di adempimento collaborativo, la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

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