Il 6 marzo 2019 ha avuto avvio la corsa al reddito e alla pensione di cittadinanza. Coloro che per primi che hanno presentato all’INPS la domanda per ricevere il beneficio hanno utilizzato un modello, al tempo corretto nonché unico disponibile, il quale, a partire dal 2 aprile 2019, ha subito delle variazioni e degli aggiornamenti al fine di recepire le modifiche apportate alla misura in esame dalla legge di conversione (Legge n. 26 del 2019) del Decreto Legge istitutivo (Decreto Legge n. 4 del 2019). E’ scaduto il periodo di salvaguardia In via transitoria, la legge di conversione ha introdotto un regime di salvaguardia di tutte quelle richieste che erano state presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il reddito o la pensione di Cittadinanza potessero essere erogati per un periodo non superiore a 6 mesi, anche qualora fosse assente la nuova documentazione richiesta. Di conseguenza, le domande presentate a marzo 2019, rispondenti ai requisiti e pertanto accolte, sono state liquidate fino alla rata di settembre 2019. Da ottobre vanno adeguate le dichiarazioni Da ottobre si è reso, però, necessario procedere ad un allineamento tra quanto contenuto nelle dichiarazioni rese da chi ha presentato la domanda nel mese di marzo e quanto previsto dalla Legge di conversione. L’INPS ha quindi provveduto ad avvisare di questo obbligo tutti i nuclei familiari beneficiari interessati tramite l’invio di una comunicazione ad hoc ai recapiti sms o email da loro indicati nel contenuto della domanda. Nella sola giornata di venerdì 4 ottobre, primo giorno di invio delle comunicazioni, secondo quanto comunicato dall’INPS, sono pervenute 114.352 integrazioni, a fronte di circa 519.000 sms e/o email inviati. Conseguenze per chi non si adegua I nuclei familiari percettori del reddito o della pensione di cittadinanza che non daranno un riscontro alle comunicazioni ricevute dall’Istituto, subiranno una sospensione dell’erogazione del beneficio a partire dalla rata di ottobre 2019 compresa. Una volta che l’INPS avrà, successivamente, ricevuto la documentazione integrativa richiesta, come specificato dal Presidente dell’Istituto Pasquale Tridico, l’erogazione del reddito o della pensione verrà ripresa, ma non verranno riconosciuti gli arretrati accumulati. Come integrare le domande Per procedere con l’integrazione delle domande presentate a marzo scorso, oltre che prendere atto delle informative aggiornate, gli interessati dovranno collegarsi al link contenuto nella comunicazione ad essi inviata e presente anche sul sito dedicato al reddito o alla pensione di cittadinanza per accedere al quale, si ricorda, non è necessario essere in possesso del PIN Inps. Il collegamento alla pagina in questione non ha una “data di scadenza” e rimarrà, dunque, sempre attivo così da consentire anche integrazioni tardive. Una volta collegati al link, apparirà il seguente messaggio “A seguito della conversione in legge del DL n.4 del 28 gennaio 2019, che ha introdotto il Reddito e la Pensione di cittadinanza ad opera della legge n. 26 del 28 marzo 2019 (in GU n. 75 del 29 marzo), è necessario sottoscrivere le dichiarazioni aggiornate in riferimento al Quadro F ‘Condizioni necessarie per godere del beneficio’ e Quadro G ‘Sottoscrizione dichiarazione’ in conformità al nuovo modulo di domanda per continuare a beneficiare della prestazione. In caso di mancato aggiornamento della domanda, la prestazione verrà sospesa sino al completamento della domanda, facendo salve le mensilità pregresse”. L'istituto ha specificato che i richiedenti dovranno inserire: - il protocollo della pratica relativa al reddito o alla pensione di cittadinanza (ad esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx); - il proprio codice fiscale; - il codice alfanumerico ricevuto via sms e/o email. L’ultimo passaggio della procedura consiste nello spuntare il riquadro in cui si dichiara di aver letto e preso atto dell’informativa privacy del modello “SR 180”, occorrerà completare l’operazione con la sottoscrizione della pagina. L’integrazione sarà andata a buon fine solo nel caso in cui venga visualizzato l’esito positivo dell’operazione mediante la comparsa di un messaggio ad hoc. Termini per la rata di ottobre L’elaborazione in tempi utili per la liquidazione della rata del reddito o della pensione di cittadinanza per la mensilità di ottobre sarà possibile unicamente nel caso in cui le integrazioni delle domande siano inviate all’Istituto entro il 21 ottobre 2019. Tutti coloro che effettueranno l’aggiornamento successivamente a tale data vedranno il proprio beneficio economico sospeso fino alla data di acquisizione della dichiarazione integrativa. Un riferimento utile per tutti gli interessati è, infine, costituito dal messaggio n. 3568 emanato dall’INPS il 2 ottobre scorso, con il quale sono state comunicate le modalità operative con cui potranno essere integrate le domande presentate dai beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza nel corso del mese di marzo 2019. Procedura tramite intermediari La procedura da seguire per l’integrazione delle domande, necessaria per continuare a poter fruire del reddito e della pensione di cittadinanza, è stata implementata dall’INPS in maniera molto semplificata. Nel caso in cui, però, gli interessati non riescano a procedere autonomamente, potranno rivolgersi direttamente alle sedi dell’Istituto territorialmente competenti o gli intermediari, vale a dire Patronati e CAF, che sono stati opportunamente informati dell’obbligatorietà dell’integrazione richiesta. In ultimo, l’INPS ha anticipato che, a partire dal 14 ottobre prossimo, verrà resa disponibile per le sedi dislocate sul territorio italiano una funzionalità della rete intranet dell’Istituto grazie alla quale sarà possibile acquisire le autocertificazioni presentate presso gli sportelli relativamente all’integrazione delle domande.