Il decreto legge sul reddito di cittadinanza e su quota 100, collegato alla legge di Bilancio 2019, introduce anche sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumeranno, direttamente o in somministrazione, i titolari del reddito di cittadinanza. Conseguentemente, i datori di lavoro interessati ad assumere soggetti in stato di disoccupazione potranno valutare quali siano gli incentivi più convenienti tra quelli previsti nel nostro ordinamento. Lavoratori in NASpI L’incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è stato introdotto con il decreto legge n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013. Il datore di lavoro ha diritto all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine instaurato con un lavoratore titolare di NASpI la cui corresponsione sia stata sospesa a causa dell’occupazione a tempo determinato (art. 2, comma 15, legge n. 92/2012). Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, l’incentivo è dato da un contributo pari al 20% dell’indennità mensile NASpI residua di cui il lavoratore avrebbe goduto qualora non fosse stato assunto. Il datore di lavoro non potrà beneficiare dell’incentivo nel caso in cui il lavoratore nei 6 mesi precedenti sia stato licenziato da un’impresa con cui il datore di lavoro stesso risulti in rapporto di collegamento o controllo a livello di assetto proprietario. Lavoratori in NASpI con contratto di apprendistato professionalizzante L’art. 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015 ha introdotto la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante, per la qualificazione o riqualificazione professionale e senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di NASpI, indennità speciale di disoccupazione edile e DIS-COLL. Il datore di lavoro avrà, quindi, la possibilità di usufruire delle norme che regolano l’apprendistato professionalizzante, fatta eccezione per il limite di età che viene disapplicato per questo tipo di assunzioni, e per le disposizioni in materia di licenziamenti individuali. In questo caso, infatti, il datore di lavoro potrà recedere alla fine del periodo formativo solo in caso di giusta causa o giustificato motivo. Il regime contributivo (riassunto dalla recente circolare INPS n. 108/2018) prevede la riduzione dell’aliquota contributiva INPS a carico del datore di lavoro. Nel periodo del regime agevolato, massimo 36 mesi (elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile e non), i datori di lavoro con più di nove dipendenti dovranno versare un’aliquota complessiva pari al 17,45% (11,61% per il datore di lavoro e 5,84% per l’apprendista). Nel caso di datori di lavoro con massimo 9 dipendenti l’aliquota complessiva è pari: - primo anno: 8,95% (3,11% per il datore di lavoro e 5,84% per l’apprendista); - secondo anno: 10,45% (4,61% per il datore di lavoro e 5,84% per l’apprendista); - terzo anno (o fino al quinto per artigianato edile e non): 17,45% (11,61% per il datore di lavoro e 5,84% per l’apprendista). In aggiunta, il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione di finanziamento della NASpI, pari all’1,31% (art. 2, commi 25 e 27, legge n. 92/2012), e quella per i fondi interprofessionali per la formazione continua, pari all’ulteriore 0,30% (art. 25, legge n. 845/1978). A differenza dell’apprendistato di II tipo “classico”, i benefici contributivi terminano con il periodo formativo e, quindi, l’anno successivo alla conferma in servizio l’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, sarà dovuta in misura piena senza ulteriori riduzioni. Assunzione di un beneficiario di RdC Il decreto legge che disciplina il reddito di cittadinanza prevede due tipi di incentivo per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza, direttamente o in somministrazione. I datori di lavoro, per garantirsi l’accesso all’incentivo, dovranno comunicare, preventivamente, al portale del RdC, la disponibilità di posti di lavoro vacanti. Nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto, al datore di lavoro e al lavoratore, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (ad esclusione dei premi e dei contributi Inail), restando nei limiti dell’importo mensile del RdC percepito al momento dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e quanto già goduto dal beneficiario stesso. Nel caso in cui l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, avvenga tramite un soggetto privato accreditato (art. 12, D.Lgs. n. 150/2015), lo sgravio sarà pari alla metà della differenza tra l’importo corrispondente a 18 mensilità di RdC e quanto già goduto. La restante metà è riconosciuta, come sgravio contributivo, al soggetto privato accreditato. Per l’assunzione di donne o soggetti svantaggiati (art. 2, num. 4 Regolamento UE n. 651/2014), l’incentivo sarà incrementato di una mensilità, mentre l’importo non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque mensilità (sei per donne o soggetti svantaggiati), per un ammontare massimo mensile pari a 780 euro. In caso di rinnovo del RdC, l’esonero sarà concesso in misura massima pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il lavoratore venga licenziato, ad eccezione della giusta causa o del giustificato motivo, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito, con la maggiorazione data dalle sanzioni civili previste. Le agevolazioni si applicheranno a patto che si realizzi un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato e saranno compatibili e aggiuntive rispetto alle misure previste per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti under 35, o di soggetti over 35, ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 1, co. 247, L. n. 145/2018). Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito questi ultimi esoneri contributivi, gli sgravi contributivi previsti per l’assunzione di beneficiari di RdC saranno fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. L’incentivo appare quindi ripercorrere quello previsto per l’assunzione di lavoratori in NASpI dato che, in entrambi i casi, l’importo non è definibile a priori per tutti i beneficiari, variando in base alla quota goduta di NASpI o reddito di cittadinanza. Il beneficio contributivo in caso di assunzione di lavoratori in NASpI con contratto di apprendistato, al contrario, è definito a priori e non varia a seconda del soggetto da assumere, per cui può permettere alle aziende di fare valutazioni di budget meno incerte qualora decidano di valutare l’assunzione di soggetti disoccupati.