Recupero degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito: chiarimenti

L'INPS fornisce precisazioni relativamente alle modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento

Inps – Messaggio n. 734 del 25 febbraio 2020


A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali INPS in materia di recupero degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito, con il messaggio n. 734 del 25 febbraio 2020 l’Istituto fornisce le seguenti precisazioni, relativamente alle modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento.

In particolare, il procedimento amministrativo prevede le seguenti fasi:

a) verifica della possibilità di effettuare una compensazione c.d. impropria; la compensazione impropria, si verifica laddove il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione (per medesima prestazione a sostegno del reddito deve intendersi non genericamente una prestazione del medesimo tipo, ma specificamente quella che sorge dallo stesso titolo: a titolo esemplificativo, con riferimento alla disoccupazione agricola, il trattamento riferibile ad una specifica annualità; con riferimento alla NASpI, il trattamento collegato alla cessazione di uno specifico rapporto di lavoro); in tali casi si dà luogo ad elisione delle reciproche partite di debito-credito tra l’INPS e l’assicurato/debitore ed il recupero dell’indebito di cui trattasi non soggiace al limite della misura del quinto della somma dovuta. Laddove sia effettuata una tale operazione deve essere fornita opportuna informativa all’interessato;

b) invio all’interessato di una nota di debito che, oltre alla specifica indicazione della motivazione a base dell’indebito e delle ulteriori informazioni previste dalla citata norma, contiene la diffida a restituire, in unica soluzione, la somma (gravata – nei soli casi di dolo, ossia nelle ipotesi di c.d. indebito di condotta – degli interessi legali) entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso; la nota contiene l’indicazione secondo cui, in caso di inottemperanza, l’INPS è tenuto per legge al recupero coattivo dei propri crediti avvalendosi anche dell’Agente della riscossione competente (emissione dell’avviso di addebito);

c) trascorsi infruttuosamente i 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore, si darà luogo al recupero dell’indebito secondo le modalità e l’ordine di priorità indicati nell’articolo 3 della determinazione n. 123/2017:

  1. trattenuta su prestazioni in corso di pagamento;
  2. pagamento mediante rimessa in denaro.

In difetto, dunque, dei presupposti richiesti per procedere alla c.d. compensazione impropria o laddove, dopo l’operazione di compensazione residui una parte di indebito da recuperare, dovrà procedersi, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su prestazione in corso di pagamento, che, in ossequio all’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (e dal regolamento sopra richiamato), deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali.

Relativamente al recupero mediante rimessa in denaro, come previsto dall’articolo 10 del citato regolamento, si ricorda che la rateizzazione è consentita su domanda dell’interessato solo per debiti superiori a € 100. In particolare, si può dar luogo a rateizzazione nel rispetto dei seguenti criteri:

  • le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore ad € 60, fatta salva la rata finale;
  • la durata non può essere superiore:
    – a 24 mensilità per gli indebiti c.d. di condotta (ossia quelli la cui genesi è connessa ad un elemento intenzionale ovvero ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita: ad esempio, nel caso di disconoscimento del rapporto di lavoro cui è correlata la prestazione liquidata);
    – a 36 mesi per gli indebiti c.d. civili (ossia quelli in cui la causa sottostante l’indebita erogazione risiede in fattori diversi dall’applicazione della specifica disciplina di settore, quali – a titolo esemplificativo – l’assenza di legittimazione del destinatario della prestazione; sono di questo tipo, ad esempio, gli indebiti derivanti da pronuncia di sentenza favorevole al beneficiario, riformata in un successivo grado di giudizio);
    – a 72 mensilità per gli indebiti c.d. propri (ossia quelli per i quali la causa dell’indebito è da ricondurre ad una motivazione oggettiva insita nelle modalità stesse di calcolo ed erogazione della prestazione);
  • per gli indebiti di condotta e civili la rateizzazione può essere accordata solo per comprovate situazioni socio-economiche dell’interessato e con applicazione sul dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, degli interessi legali di dilazione di cui all’articolo 1282 c.c., fino all’effettivo soddisfo.

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