La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3600 del 13 febbraio 2020, ha precisato che il giudice del rinvio, dopo la cassazione di una sentenza, conserva i propri poteri di indagine e valutazione delle prove, avendo anche la facoltà di compiere ulteriori accertamenti per eliminare le carenze riscontrate nella precedente sentenza di appello. La decisione di merito sull’assolvimento o meno dell’onere probatoria si basa sul libero convincimento del giudice ed è insindacabile in sede di legittimità. IL FATTO Una Srl presentava istanza di rimborso che veniva solo parzialmente accolta dall’ufficio: il diniego riguardava delle fatture di acquisto di migliorie su beni di terzi. La contribuente proponeva quindi ricorso fondamentalmente adducendo che dette fatture non fossero ricomprese nell’importo globale chiesto a rimborso. La CTP accoglieva le richieste della società e la pronuncia era confermata in appello. La decisione della CTR era però riformata dalla Cassazione, che accoglieva il ricorso dell’Agenzia in merito all’onere della prova non assolto dal contribuente in relazione a quanto richiesto a rimborso. Nel giudizio di rinvio il giudice di appello riteneva che la Srl avesse prodotto tutta la documentazione necessaria, assolvendo a detto onere probatorio, spettando all’Ufficio specificare invece quali erano le fatture che non rendevano ammissibile il diritto al rimborso. L’Agenzia impugnava nuovamente la decisione di secondo grado, ritenendo che la CTR non avesse rispettato il principio contenuto nella sentenza di rinvio della Cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Ufficio. Preliminarmente è stato evidenziato che grava sul contribuente l’onere di allegazione e prova dei fatti per i quali si chiede il rimborso, ovvero un’agevolazione o un’esenzione. Nella specie la CTR aveva motivato la propria decisione ritenendo che la società avesse soddisfatto l’onere probatorio in questione con la produzione di tutta la documentazione necessaria per la domanda di rimborso, sia all’Ufficio che in sede giudiziale. Tale motivazione non si poneva in contrasto con il principio sopra esposto, trattandosi solo di una valutazione del giudice in merito all’effettiva dimostrazione del diritto al rimborso preteso, in base al proprio libero convincimento insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. Peraltro il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e valutazione della prova, potendo compiere altresì ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento della Cassazione e dall’esigenza di colmare le carenze da essa riscontrate. La CTR aveva posto a base della propria decisione la documentazione prodotta dalla contribuente e pertanto nessuna violazione poteva rinvenirsi nella pronuncia impugnata. Da qui il rigetto del ricorso dell’ufficio.