Agenzia delle Dogane - Circolare n. 40 del 26 ottobre 2020 L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio portale la circolare n. 40 del 26 ottobre 2020 riguardante la procedura semplificata dichiarativa e-commerce e l’iscrizione nell’ elenco “e-commerce p4i-b2c”. Lo scorso 6 ottobre l’Agenzia, con riferimento alle iniziative attivate dall’Agenzia per supportare gli operatori economici impegnati in operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce, ha definito i requisiti che devono soddisfare i soggetti che operano in questo settore per poter autorizzare una specifica procedura di semplificazione delle formalità dichiarative per le merci di valore trascurabile non superiori ai 22 euro destinate a soggetti privati purché non soggette a vincoli e/o limitazioni. In particolare, son stati definiti i requisiti oggettivi e soggettivi che deve possedere il richiedente per accedere alla semplificazione e la procedura propedeutica alla conseguente iscrizione nell’elenco e-commerce P4I-B2C. L’ammissione alla semplificazione ha validità annuale, con naturale scadenza alla data di entrata in vigore delle norme di cui al pacchetto IVA, ad oggi rinviata al primo luglio 2021. La presentazione dell’istanza Ai fini dell’ammissione alla semplificazione, nelle more della procedura per la gestione informatizzata dell’Albo, l’operatore dovrà presentare l’istanza utilizzando il modello predisposto appositamente, all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali, dichiarando: - l’effettuazione di un numero minimo di 50.000 singoli mensili di importazione; - il possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”; - l’utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO; - la tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci; - la possibilità per ADM di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma logistica entro cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto; -l’organizzazione del magazzino e possesso di apparecchiatura scanner X-Ray dotata di tecnologia CT (tomografia computerizzata) ovvero l’impegno a dotarsi di tale strumentazione nel termine di 3 mesi dal rilascio dell’autorizzazione, per consentire controlli massivi e non intrusivi della merce; - la predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di Dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico. Le merci oggetto della semplificazione, all’arrivo presso l’Ufficio di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione, dopo l’esecuzione dei previsti controlli di sicurezza selezionati vengono vincolate al regime di transito per lo spostamento presso i magazzini autorizzati. La fase istruttoria L’Agenzia delle Dogane tiene conto del numero di operazioni effettuate nel mese precedente alla presentazione dell’istanza, oppure, qualora tale dato non fosse rappresentativo della reale operatività del soggetto, della media delle operazioni effettuate nei precedenti sei mesi. Laddove il soggetto istante non svolga ancora le operazioni indicate ma intenda svolgerle con la semplificazione richiesta, la verifica va effettuata dopo un mese dalla data di iscrizione nell’elenco “e-commerce P4I-B2C”. Ricevuta l’istanza e previo esame della completezza, da un punto di vista formale, delle dichiarazioni rese e relativi allegati, l’Ufficio dà immediato avvio alle conseguenti attività di verifica sia con analisi documentale che con attività di sopralluogo, avendo cura d’informare la Direzione Territoriale di appartenenza. Al termine dell’istruttoria l’Ufficio redige ed invia, nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell’istanza o dalla ricezione dell’eventuale integrazione, alle Direzioni centrali contenente una valutazione, opportunamente motivata, sull’accoglimento o meno dell’istanza. Entro 10 giorni dal termine della fase istruttoria, la Direzione dogane provvede all’iscrizione del soggetto in un Elenco nazionale denominato “e-commerce P4I-B2C” (platform for import - business to consumer) e ne dà comunicazione al soggetto ed agli uffici competenti per l’attivazione ed il controllo. Successivamente la Direzione Organizzazione e digital transformation, ricevuta comunicazione dalla Direzione Dogane dei dati identificativi del soggetto iscritto nello speciale elenco, abilita il soggetto alle semplificazioni previste. Inapplicabilità della semplificazione L’utilizzo della semplificazione commentata è comunque non applicabile: - per le importazioni di merci per le quali è richiesto il controllo di altri presidi che intervengono nelle attività di sdoganamento (servizio fitosanitario, PIF, USMAF, etc.); - per le merci soggetti a specifici divieti e restrizioni.