Secondo quanto dispone il decreto Agosto, dal 16 ottobre 2020 riprenderà l’attività di riscossione coattiva, sospesa dall’art. 68 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dall’art. 152 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), entrambi modificati dall’art. 99 del D.L. n. 104/2020, che ha spostato dal 31 agosto al 15 ottobre la sospensione delle procedure coattive. In sede di conversione del decreto Agosto, il Parlamento non ha ritenuto opportuno prevedere una modifica all’art. 99 per disporre una ulteriore proroga, cosicché le attività di riscossione coattiva, dal 16 ottobre 2020, riprenderanno pienamente. Cartelle di pagamento La prima tipologia di versamenti sospesi fino al 15 ottobre sono quelli riferiti alle entrate tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, “derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 novembre 2020. Pagamento in unica soluzione L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito che il pagamento non deve essere necessariamente effettuato in unica soluzione, in quanto il contribuente è comunque legittimato a chiedere una rateizzazione. “Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate- Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020” (FAQ n. 4, Agenzia delle Entrate-Riscossione). In proposito, si osserva che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le istanze di rateizzazione anche durante il periodo di sospensione (FAQ n. 6). Notifica delle cartelle Il 15 ottobre 2020 verrà a scadenza anche la sospensione “della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti” (Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato stampa del 18 agosto 2020). È stato al riguardo chiarito che durante il periodo di sospensione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento) (FAQ n. 8). Esempio n. 1 Nel caso di una cartella notificata tempo fa i cui termini di versamento sono venuti a scadenza dopo l’8 marzo, i termini di pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020. Esempio n. 2 I termini di versamento di una cartella notificata tempo fa sono venuti a scadenza prima dell’8 marzo. La sospensione dei termini di versamento non si applica, ma durante il periodo di sospensione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento). Esempio n. 3 Un contribuente ha ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del veicolo. Il pagamento delle somme dovute scadeva entro i successivi 30 giorni. Se il contribuente non ha ancora pagato quanto dovuto, fino al 15 ottobre 2020 non subirà conseguenze negative, perché le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino al 15 ottobre l’Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile) (FAQ n. 9). Rateizzazioni Come è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nell’ipotesi di un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione, il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 ma le rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020 (FAQ n. 5). Ad esempio Il piano di rateazione prevede il versamento delle seguenti rate:- 31 maggio: 100 - 31 agosto: 100 - 30 novembre: 100. Le rate di maggio e di agosto hanno potuto beneficiare della sospensione. Il contribuente deve versare l’importo di tali rate in unica soluzione entro il 30 novembre 2020. Entro lo stesso giorno deve anche versare la rata di novembre. Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Accertamenti esecutivi Sono sospesi fino al 15 ottobre anche i versamenti derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito emessi dalle agenzie fiscali e dall’INPS (articoli 29 e 30, D.L. n. 78/2010). Anche questi versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 novembre 2020. Si ricorda che l’art. 157 del decreto Rilancio prevede la sospensione della notifica dei principali atti impositivi “i cui termini di decadenza scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020” (circ. n. 25/E, par. 3.10.2) fino al 31 dicembre 2020, rinviandola al prossimo anno (cfr. la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, par. 3.10). Pignoramenti presso terzi Scade il 15 ottobre anche il periodo durante il quale sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale data dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino al 15 ottobre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Quando cesseranno gli effetti della sospensione (16 ottobre 2020), riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito). Ad esempio Un dipendente ha subito il pignoramento dello stipendio. Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020 (FAQ n. 11).