Il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è consumato solo se ci sono elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione per evadere l’imposta in misura superiore alla soglia penalmente rilevante. Non è infatti sufficiente la mera violazione dell’obbligo dichiarativo o la colpa del professionista inadempiente. A precisarlo è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 31343 depositata il 19 luglio 2019. IL FATTO Un contribuente veniva condannato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La decisione veniva confermata anche in appello e l’imputato ricorreva così in Cassazione. In particolare, nel ricorso la difesa rilevava che la Corte territoriale aveva erroneamente confermato la sussistenza del reato pur in assenza dell’elemento psicologico del reato: si trattava infatti di una mera violazione della presentazione della dichiarazione, senza alcuna effettiva volontà di evadere le imposte. Mancava quindi il dolo specifico di evasione. La Corte di appello, peraltro, non aveva motivato l’effettivo superamento della soglia di punibilità basandosi esclusivamente sui dati ricostruiti dalla Guardia di Finanza in sede di verifica. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Innanzitutto è stato ricordato che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione nel delitto di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo, tanto meno da una “culpa in vigilando” causata dalla negligenza del professionista incaricato, occorre infatti che sussistano elementi fattuali dimostrativi della volontà di evadere le imposte. È necessaria la prova che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa presentazione al fine di non versare le imposte dovute (in tal senso Cass. 37856/2015, 18936/2016). Nella specie, la Corte territoriale aveva omesso qualunque valutazione sul punto e pertanto la decisione è stata rinviata alla Corte di appello.