Il contribuente non può essere tenuto a versare il tributo preteso con un avviso di liquidazione a seguito di sentenza se quest’ultima è stata riformata con riduzione della base imponibile. In sostanza, non vi è obbligo di versare l’imposta per un ammontare, la cui eccessività e la non rispondenza alla reale base imponibile siano già note all’Ufficio, nel momento in cui il contribuente avrebbe dovuto eseguire l’adempimento. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14281 dell’8 luglio 2020. IL FATTO L’Ufficio notificava a una società un avviso di liquidazione con cui richiedeva il pagamento dell’imposta di registro sulla base di una sentenza del TAR. La pronuncia, che condannava l’impresa al risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione, era parzialmente riformata dal Consiglio di Stato con riduzione del risarcimento. Al momento della ricezione dell’atto impositivo, la contribuente presentava istanza di accertamento di adesione confidando che l’Amministrazione finanziaria adeguasse l’importo preteso al nuovo importo del risarcimento previsto dalla seconda pronuncia del Consiglio di Stato, peraltro divenuta definitiva prima della scadenza dei termini di impugnazione dell’atto impositivo. In assenza di un riscontro positivo da parte dell’Ufficio, la contribuente proponeva ricorso, che veniva respinto. La pronuncia veniva impugnata deducendo che il Consiglio di Stato aveva riformato la sentenza posta a base dell’avviso di liquidazione con altra pronuncia avente data antecedente alla notificazione dell’avviso di liquidazione. Ne conseguiva, secondo la tesi difensiva, l’illegittimità dell’atto impositivo. Era, in sostanza, venuta meno ogni incertezza processuale a giustificazione di una richiesta di pagamento provvisorio del tributo in quanto le pretese con l’avviso di liquidazione non erano in gran parte più dovute. Anche la CTR respingeva l’appello della contribuente. Avverso tale decisione la società ricorreva per Cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. La Suprema Corte innanzitutto ritiene che sia opportuno verificare se l’Amministrazione finanziaria fosse legittimata a emanare l’avviso di liquidazione in base alla sentenza di primo grado impugnata, essendo necessario considerare non la data in cui la decisione in sede di appello risulta deliberata, ma quella in cui la sentenza viene depositata. La definizione del giudizio di impugnazione infatti avviene quando la relativa sentenza è pubblicata mediante deposito. Nella specie, effettivamente la sentenza del Consiglio di stato risultava essere stata pubblicata due mesi dopo rispetto alla notifica dell’avviso di liquidazione, emesso legittimamente sulla base della sentenza di primo grado. Il comportamento dell’Ufficio quindi era formalmente rispettoso di quanto previsto dall’art. 37 del D.P.R. n. 131/1986 I giudici di legittimità però rimproverano una eccessiva rigidità del comportamento dell’Ufficio tenuto nel corso dell’adesione, stante la nuova e definitiva base imponibile, costituita dalla somma prevista nella sentenza del Consiglio di Stato. L’Agenzia, in sostanza, avrebbe potuto effettuare un annullamento in autotutela dell’avviso per sostituirlo con altro atto contenente l’imposta dovuta in base alla nuova e definitiva base imponibile. Effettivamente prosegue la Corte, la sentenza del Consiglio di Stato era ancora impugnabile dinanzi alle Sezioni Unite, esclusivamente per motivi attinenti alla giurisdizione ma, rispetto alla richiesta di rideterminazione del contribuente formulata in adesione, l’Ufficio non aveva motivato il diniego di rideterminazione sulla base di una volontà di ricorrere per cassazione contro la sentenza emanata dal giudice amministrativo Di conseguenza, essendo la sentenza del giudice d’appello divenuta virtualmente definitiva, in quanto depositata poco tempo dopo la notificazione dell’atto impositivo, l’Ufficio in ossequio al canone di buona fede doveva rideterminate l’imposta di registro. Da qui la cassazione con rinvio della sentenza della CTR per la rideterminazione dell’imposta.