Con il provvedimento n. 8963 del 15 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2020 e le relative istruzioni di compilazione. In linea con la Certificazione Unica, anche per il 770/2020 sono stati complessivamente riconfermati struttura e contenuti. Non mancano, tuttavia, alcune novità volte ad accogliere gli aggiornamenti normativi che hanno interessato l’anno di imposta 2019. Modello 770 – principali contenuti, termini e modalità di presentazione Il Modello 770, unitamente alla Certificazione Unica, rappresenta la dichiarazione del sostituto di imposta attraverso cui devono essere tra l’altro comunicati i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate e il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Per l’anno 2020, è stato riconfermato il 31 ottobre, termine introdotto dalla legge di Bilancio 2018, per la trasmissione telematica del Modello 770, che slitta, tuttavia, al 2 novembre, ossia il primo giorno feriale successivo. Entro la stessa data, dovranno inoltre essere presentate le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. E’ tuttavia allo studio del Governo la proroga, con ogni probabilità al 30 novembre 2020, per la scadenza dei sostituti di imposta, come annunciato dal vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Antonio Misiani nel corso del Festival del Lavoro. Ai fini della presentazione, vengono inoltre confermate le stesse modalità già previste per gli anni passati, incluse le novità introdotte lo scorso anno relative alla possibilità di “spezzare” in più flussi, per un massimo di tre, l’invio dei relativi dati, anche per i sostituti che non si avvalgono di soggetti terzi incaricati. A tal fine, laddove il sostituto voglia autonomamente trasmettere separatamente in più flussi i dati inclusi nel Modello 770, dovrà darne esplicita indicazione nel frontespizio, barrando nella sezione “Quadri compilati e ritenute operate” la casella corrispondente al flusso trasmesso. Nella sezione “Gestione separata” dovranno invece essere barrata la casella “Sostituto” e quella corrispondente alla tipologia di ritenute inviate con altro flusso. Soggetti obbligati alla presentazione Tra le novità del Modello 770 2020, si segnala l’inclusione tra i soggetti tenuti ad adempiere a tale obbligo anche le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del DPR 600/73 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e successive modifiche. Come noto, tali soggetti, oltre ad essere esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, non sono neppure tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi corrisposti. L’art. 6 del DL 34/2019 è tuttavia intervenuto, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, su tale previsione “reintegrando” l’obbligo di ritenuta rispettivamente ai sensi dell’art. 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del DPR 600/1973. Tale modifica rappresenta una diretta conseguenza della soppressione del precedente vincolo all’accesso al regime forfetario connesso al sostenimento di spese per lavoro, le quali non potevano essere superiori a 5.000 euro nell’anno precedente. A partire dal 1° gennaio 2019 pertanto anche i contribuenti che aderiscono al regime forfetario sono tenuti all’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte nel caso di erogazione di redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per gli eventuali redditi già corrisposti alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019, ossia al 1° maggio 2019, l’art. 6 prevede che le relative ritenute siano trattenute a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto in 3 rate mensili di uguale importo e versate nei termini di cui all'articolo 8, D.P.R. 602/1973. Le ritenute operate dai soggetti aderenti al regime forfetario sui redditi corrisposti nel corso del 2019 e i relativi versamenti dovranno inoltre essere comunicati all’Amministrazione Finanziaria attraverso il Modello 770 2020. Intermediari non residenti Altra novità ha interessato il quadro ST, che dovrebbe accogliere ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive, nel quale è stato inserito un nuovo rigo riguardante i “Dati relativi all’intermediario non residente”, nei casi in cui l’intermediario non residente abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia come sostituto d’imposta. Anche in relazione al quadro SK, volto alla comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non, nonché degli altri dati delle società fiduciarie, sono state apportate alcune modifiche utili a semplificare l’esposizione dei dati in caso di tassazione degli utili maturati in anni diversi. Considerazioni finali Nonostante i periodici aggiornamenti volti a recepire le novità normative che vengono introdotte ogni anno, il legislatore non ha ancora finalizzato il percorso di semplificazione iniziato ormai più di 5 anni fa. La ridondanza dell’adempimento dichiarativo rispetto ai dati già comunicati, se pur non in forma aggregata, con la trasmissione telematica della Certificazione Unica continua quindi a pesare sugli operatori del settore che anche quest’anno dovranno dedicare tempo alla presentazione del Modello 770, avendo cura di far sì che i dati esposti siano coerenti ed allineati con quelli delle Certificazioni inviate nella prima parte dell’anno. Onere ulteriormente aggravato dall’attuale situazione del mercato e dall’elevato numero di adempimenti che i sostituti di imposta sono chiamati a soddisfare. Si auspica pertanto che il Legislatore intervenga quanto prima con una riforma strutturale del sistema.